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29/03/2023

Sanatoria irregolarità

Prorogata al 31 ottobre 2023 la scadenza inizialmente prevista per il 31 marzo 2023 per la Definizione delle irregolarità formali

Le violazioni definibili sono:

1. presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
2. omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
3. omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
4. irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
5. omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
6. omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
7. erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
8. violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
9. irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
10. omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
11. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
12. detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
13. irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
14. omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
15. mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

27/10/2022

ECO-BONUS AUTO 2022

Segnaliamo che dalle ore 10 del 2 novembre 2022 (vedasi Circolare 19 ottobre 2022) sulle piattaforma dedicata all’Ecobonus, riaprono le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti (elettrici, ibridi, plug-in e vetture endotermiche)

Gli incentivi sono più appetibili di quelli previsti in passato, poiché i nuovi DPCM (pubblicati in GU n.232 del 04-10-2022) hanno previsto l’innalzamento di un 50% dei contributi se l’acquirente ha un reddito inferiore a 30.000 euro.

Il contributo statale ammonta ad una scontistica in fase di acquisto compresa tra 2000 e 7500 euro. Un bonus di diversi tagli insomma, il cui ammontare varia in base alle diverse variabili in sede di acquisto (costo del veicolo, classe di emissione, etc)

Potrà beneficiare dei nuovi incentivi un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare, mentre vengono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano le autovetture purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi

Come si richiede il bonus?
Basterà presentarsi in concessionaria e richiedere di avviare la pratica per ottenere il contributo statale, contestualmente all’acquisto di un veicolo delle tipologie indicate. Saranno poi i concessionari ad applicare direttamente lo sconto al momento dell’acquisto.

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