Confsal Trieste
La transazione novativa può escludere la pretesa dell’Ente previdenziale
12 SETTEMBRE 2017 DI TELECONSUL EDITORE S.P.A.
La transazione novativa intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, relativa alle obbligazioni retributive gravanti sulla parte datoriale è inopponibile all’Ente previdenziale. Tuttavia, se in base all’accertamento compiuto dalla Corte di merito, la transazione inter partes ha eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale del rapporto di lavoro subordinato, che dell’obbligazione contributiva costituisce indefettibile presupposto, ciò esclude la pretesa sul piano previdenziale.
In sede di giudizio di appello, il giudice confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere la condanna dell’Inps al pagamento di somme derivanti dalla ricostituzione della pensione di vecchiaia, per effetto dell’accredito di contributi connessi ad un rapporto di lavoro accertato giudizialmente.
Il lavoratore ricorre così in Cassazione, la quale però ritiene i motivi infondati. Le parti in causa erano infatti addivenute ad una transazione, in esecuzione della quale il presunto datore di lavoro aveva corrisposto all’odierno ricorrente la somma di euro 10.000,00 “per puro spirito di liberalità ed al solo fine di evitare un danno all’immagine”, senza alcun riferimento al preteso rapporto di lavoro.
L’orientamento di Cassazione, al riguardo, prevede che, qualora sia intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato tra le parti ha natura novativa, sicché le somme dovute al lavoratore restano comunque disancorate dal preesistente rapporto e il relativo importo non può essere computato per il calcolo dei contributi previdenziali. In sostanza, seppur la transazione non possa avere ad oggetto il rapporto previdenziale che fa capo ad un soggetto terzo, con connotati pubblicistici, se la transazione ha eliminato dal mondo giuridico il rapporto di lavoro subordinato, che dell’obbligazione contributiva costituisce indefettibile presupposto, la pretesa dell’Ente previdenziale è insussistente.
per la Segreteria
Paolo Persi
CODICE DISCIPLINARE
DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE
Il Contratto Collettivo Nazionali di Lavoro
Il presente Codice Disciplinare assume e fa proprie le disposizioni contenute dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Commercio – Terziario della distribuzione e dei servizi e di seguito riportate.
Capo XXI - Doveri del Personale e Norme Disciplinari
Art. 220 - Obbligo del Prestatore di Lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Art. 221 – Divieti
E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Art. 222 - Giustificazione delle Assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225.
Art. 223 - Rispetto Orario di Lavoro
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225.
Art. 224 - Comunicazione Mutamento di Domicilio
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 225 - Provvedimenti Disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193 (Normale retribuzione);
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma;
infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 226 - Codice Disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla SEZIONE TERZA del contratto di riferimento.
Art. 227 - Normativa Provvedimenti Disciplinari
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Copia del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Commercio – Terziario della distribuzione e dei servizi, CCNL di riferimento, da cui è tratto il presente codice disciplinare è messo a disposizione del personale che può consultarlo in qualsiasi momento.
per la Segreteria
Paolo Persi
Rottamazione 2017: fare domanda conviene
La domanda di adesione alle rottamazione cartelle bis prevista dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 sospende le procedure esecutive: come funziona.
I contribuenti che presentano domanda di rottamazione 2017, oppure chiedono di essere riammessi alla definizione agevolata 2016 alla quale non erano riusciti ad accedere per aver interrotto un precedente piano di pagamenti, hanno da subito una serie di vantaggiin termini di esecutività delle cartelle esattoriali. Le regole, previste dal Dl 148/2017, sono le stesse che erano già state applicate per la precedente rottamazione, contenute nel comma 5 dell’articolo 6 del Dl 193/2016.
In pratica, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda di accesso alle nuove possibilità di rottamazione, in relazione ai quali l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, proseguire le procedure di recupero coattivoprecedentemente avviate.
Restano esclusi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e le procedure esecutive per le quali è già stato effettuato il primo incanto con esito positivo, oppure è già stata presentata istanza di assegnazione, o ancora è già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Nel caso di adesione alla rottamazione 2017, che riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017, è sospeso anche il pagamento dei versamenti delle rate che scadono in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
Questo vale per l’adesione a tutte le nuove possibilità di rottamazione previste dal decreto fiscale collegato alla Legge d Bilancio 2018:
rottamazione 2017: definizione cartelle affidati all’Agenzia delle Etrate – Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017: per aderire si compila il modulo DA – 2017 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 15 maggio 2018;
riammissione alla definizione agevolata dell’anno scorso per coloro che erano stati respinti perché non in regole con le rate scadute entro il 31 dicembre 2016: per aderire si compila il modulo DA-R, entro il 31 dicembre 2017;
proroga pagamenti precedente rottamazione: chi non ha pagato le rate della rottamazione precedente può essere riammesso se verso il dovuto entro il prossimo 30 novembre.
Attenzione: il beneficio della sospensione delle procedure scatta nel momento in cui viene presentata la richiesta di adesione alla rottamazione, quindi chi intende utilizzare la definizione agevolata ha interesse a presentare la domanda il prima possibile.
Ricordiamo che la domanda rappresenta la richiesta di accesso, l’adesione vera e propria si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata, che avviene in seguito alla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate.
per la Segreteria
Paolo Persi
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