Avv. Angelo Greco
21/03/2026
Separazione: cade l'assegno di mantenimento dell’ex moglie che convive col nuovo partner
In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.
Questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione Sez. I, Ord., 16/03/2026.
I fatti.
Il Tribunale di Como addebita la separazione alla moglie A per violazione dell'obbligo di fedeltà e respinge la sua domanda di mantenimento e assegnazione della casa coniugale.
La sig.ra A propone appello: la Corte d'Appello di Milano respinge l'appello, osservando che:
a) la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito, occorrendo dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto;
b) nella specie le lesioni e maltrattamenti dedotti dalla moglie per addebitare la separazione al marito non erano mai stati nè denunciati, nè tantomeno supportati da idonea prova;
c) poiché la violazione dell'obbligo di fedeltà è causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e, quindi, di per sé sola motivo di addebito, una volta dimostrata in causa da parte del marito l'infedeltà della moglie, spettava a quest'ultima dare la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale, prova che nella specie non era stata data, essendo emerso dagli atti di causa: la moglie aveva lasciato la casa coniugale a fine febbraio 2019, a suo dire per le asserite minacce del marito, avverso il quale non ha inoltrato querela salvo poi trasferirsi ad abitare a C (amante), allorquando in data 01.04.2019 è stato da lei sottoscritto il contratto di locazione registrato in pari data; il periodo coincide con il trasferimento a Como del sig. C - andato via dalla sua casa coniugale - come dichiarato dalla sua ex moglie; la circostanza che la sig.ra A aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. C.C. non era mai stata contestata ed, anzi, confermata dalla stessa nel corso dell'interrogatorio formale e dalle testimonianze rese dal fratello di lei e dallo stesso sig. C. (il quale aveva dichiarato di convivere con la sig.ra A. da febbraio 2020); perciò, certa essendo la convivenza da gennaio/febbraio 2020, era presumibile ritenere che la relazione sentimentale tra i due fosse stata avviata prima di quel momento, dunque in costanza di matrimonio;
d) il fallimento del matrimonio, doveva, quindi, ritenersi determinato - come già affermato dal Tribunale - dalla relazione extraconiugale e dal conseguente abbandono, da parte della
moglie, della casa coniugale, non essendo stato provato che la crisi coniugale fosse sorta in epoca antecedente;
e) non poteva essere accolta la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra A. sia in ragione del contributo economico assicurabile dal nuovo compagno con cui conviveva, sia in virtù della mancata prova dell'impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, non avendo dimostrato patologie invalidanti ed essendo in grado - pur avendo 57 anni - di poter reperire un lavoro remunerativo, avendo in costanza di matrimonio sempre lavorato;
f ) né poteva accogliersi la richiesta della sig.ra A.A. di assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni economicamente non indipendenti poiché il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale ovvero conviva (come nel caso de quo).
Avverso la sent. della Corte di Appello, la donna ricorre in Cassazione, la quale lo dichiara inammissibile e la condanna alle spese di lite, oltre al versamento del contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
18/03/2026
Maltrattamenti dopo la separazione: condanna per stalking?
I maltrattamenti dopo la separazione continuano a sollevare questioni rilevanti sul piano penale, soprattutto quando le condotte vessatorie proseguono anche dopo la fine della convivenza. In questi casi, il punto centrale è capire se si configuri il reato di maltrattamenti in famiglia oppure quello di atti persecutori, cioè stalking.
Su questo tema è intervenuta la Cassazione penale, Sez. VI, udienza del 21 gennaio 2026, confermando un orientamento ormai consolidato: integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza
I fatti: aggressioni, controllo e paura della vittima
Nel caso esaminato, un marito era chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 572 c.p. e 612-bis c.p., sulla base di una serie di condotte gravemente oppressive nei confronti della moglie.
Secondo l’impostazione accusatoria, l’uomo avrebbe posto in essere episodi di aggressività verbale, con ingiurie gravi e reiterate, accompagnati da una gelosia ossessiva e da una costante volontà di controllo sulla vita della persona offesa. Durante la convivenza, tale controllo si sarebbe manifestato attraverso ripetute telefonate, monitoraggio continuo dei comportamenti e verifiche del telefono della donna.
Dopo l’interruzione della convivenza, le condotte sarebbero proseguite con continue telefonate, controllo delle attività sui social network, presenze sul luogo di lavoro e veri e propri pedinamenti. A questi comportamenti si sarebbero aggiunti ripetuti episodi di violenza fisica, tra cui schiaffi, pugni, tirate di capelli e percosse, avvenuti sia durante la convivenza sia dopo la cessazione della coabitazione.
Le conseguenze sulla vittima
Secondo quanto ricostruito nei giudizi di merito, tali comportamenti avrebbero determinato una condizione familiare particolarmente dolorosa, tanto da spingere la donna a trasferirsi presso la madre per sottrarsi alle condotte violente del marito.
Le conseguenze delle azioni contestate avrebbero inoltre provocato un perdurante e grave stato di ansia e paura, un fondato timore per la propria incolumità personale e la necessità di modificare in modo significativo le proprie abitudini di vita. Si tratta di elementi che, in astratto, possono anche richiamare il reato di stalking, ma che nel caso concreto sono stati letti dalla Cassazione dentro una diversa cornice giuridica.
Maltrattamenti dopo la separazione: cosa dice la Cassazione
Condannato in primo e secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente, ma ha ribadito un principio molto importante in materia di maltrattamenti dopo la separazione.
Secondo la S.C. integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, nate in ambito domestico, proseguano dopo la separazione di fatto o legale, perché il coniuge continua a essere considerato “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Questo passaggio è particolarmente rilevante perché chiarisce che la separazione, da sola, non elimina lo status che deriva dal matrimonio. Viene meno l’obbligo di convivenza e quello di fedeltà, ma restano fermi gli obblighi di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione, che trovano fondamento nell’art. 143 c.c.
Perché non si parla solo di stalking
Il punto decisivo, nei casi di maltrattamenti dopo la separazione, è il collegamento tra le condotte e il precedente rapporto familiare. Quando le violenze, le umiliazioni, il controllo e le aggressioni rappresentano la prosecuzione di una dinamica maturata all’interno del contesto coniugale, la giurisprudenza tende a ricondurre il fatto all’art. 572 c.p.
Lo stalking, invece, resta configurabile soprattutto quando manca o si è definitivamente esaurito il vincolo familiare rilevante ai fini penalistici, oppure quando le condotte persecutorie non si inseriscono nella continuità di un sistema di maltrattamenti domestici.
In altre parole, nei casi di maltrattamenti dopo la separazione, ciò che conta non è solo il momento in cui i fatti si verificano, ma il contesto relazionale in cui sono nati e la permanenza del legame giuridico tra i coniugi.
Il principio da tenere presente
La decisione conferma dunque un orientamento chiaro: la separazione non basta, da sola, a trasformare automaticamente le condotte vessatorie del coniuge in stalking. Se quei comportamenti sono la prosecuzione di un quadro di sopraffazione nato in famiglia, il reato resta quello di maltrattamenti in famiglia.
Per questo, quando si analizzano casi di maltrattamenti dopo la separazione, è necessario valutare con attenzione la continuità delle condotte, il rapporto tra autore e vittima e la persistenza dello status coniugale sotto il profilo civilistico e penalistico.
20/12/2021
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