Sediva
10/07/2026
del (di C. Sposato & V. Landi) ⬇️
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Quando i titolari ci chiedono di inserire tisane, mieli biologici o prodotti per celiaci, pensano spesso che basti fare spazio sugli scaffali. Sul campo la realtà è un'altra: per la legge, nel momento in cui vendi cibo, la farmacia si sdoppia. Da un lato resta un presidio sanitario, dall'altro diventa un vero e proprio esercizio commerciale, e tu ti trasformi in un OSA (Operatore del Settore Alimentare), con tutte le responsabilità penali e civili che ne conseguono.
Gestendo queste transizioni in studio, ecco come si affronta la pratica senza perdersi nella burocrazia:
Non si tratta in questo caso di un ampliamento vero e proprio dell’attività della farmacia in senso stretto, ma di un’attività commerciale soggetta a una specifica e rigorosa disciplina normativa. Nel momento in cui la farmacia decide di vendere alimenti diventa per ciò stesso un Operatore del Settore Alimentare, derivandone dunque la responsabilità primaria per la sicurezza degli alimenti immessi in commercio.
Sul piano procedimentale, l’attività non dovrebbe essere in questo caso soggetta a SCIA, dal momento che il Ministero della Salute ha evidenziato la non obbligatorietà della DIA prevista dall’art 6 del Reg. CE n. 852/2004 e questo in virtù della particolare natura e forma di autorizzazione all’apertura della farmacia. Le farmacie sono infatti in possesso dell’autorizzazione che a ciascuna di esse viene rilasciata all’inizio dell’attività .
Però la farmacia non può comunque esimersi dal rispettare una serie di obblighi operativi volti a garantirne la sicurezza e quindi, in sintesi:
quelli previsti dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004, che riguardano l’idoneità dei locali e delle attrezzature;
la predisposizione di procedure basate sui principi del noto sistema HACCP, redigendo cioè un manuale di autocontrollo che analizzi i rischi specifici dell’attività e individui i punti critici di controllo;
le garanzie inerenti alla rintracciabilità dei fornitori di ogni alimento in vendita, per assicurare il rispetto dell’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002;
il rispetto scrupoloso delle norme sull’etichettatura previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.
La vendita di alimenti è un’attività che, pur compatibile con l’esercizio della farmacia, richiede un’accurata e precisa gestione dei numerosi adempimenti imposti.
đź”—https://www.piazzapitagora.it/2026/07/10/come-funziona-la-vendita-in-farmacia-di-alimenti/
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