Studio Capitini
13/04/2016
BONUS MOBILI ALLE COPPIE UNDER 35
Il nuovo bonus arredi, che nella sua versione tradizionale viene comunque prorogato per tutto il 2016, estende alle giovani coppie che acquistano una casa da destinare ad abitazione principale la detrazione del 50% sulle spese per acquisti di mobili, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 per arredare la casa stessa.
Ma cosa si intende per «giovani coppie»? Il Ddl di Stabilità definisce così le coppie «costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni».
Come si calcola la detrazione? La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro. Per poter fruire di tale beneficio è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito. Se il pagamento è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.
CANONE RAI: ESONERO DAL PAGAMENTO E RIMBORSO
I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari.
Attraverso il modello si comunica all’Agenzia delle entrate che:
- Nessun componente della famiglia anagrafica possiede un apparecchio TV in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
- Non esiste un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;
- Che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto è già abbonato un altro componente della stessa famiglia anagrafica.
Si ricorda che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 possono chiederne il rimborso tramite il modello - pdf disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/CanoneRai/Scheda+Info+canone+Rai/Come+chiedere+esenzione+o+il+rimborso/
Agenzia delle Entrate - Esonero e rimborso canone Rai - Come chiedere l'esenzione o il rimborso Benvenuti nel sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Disponibili modelli, software, scadenze, circolari, risoluzioni. Presentazione on line delle dichiarazioni. Aggiornamenti sulle novit fiscali.
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