Caftelematico.it
31/03/2026
Dal 1° aprile sono aperti gli appuntamenti per la consegna della documentazione relativa al Modello 730/2026.
Invitiamo i clienti a prenotare per tempo, così da garantire una gestione ordinata e puntuale delle pratiche fiscali.
Per coloro che vogliano inviarci la documentazione via email, chiediamo la massima precisione nelle scansioni, dividendo i PDF per codice fiscale e per tipologia di detrazione (SPESE MEDICHE- SCOLASTICHE-UNIVERSITARIE-POLIZZE-MUTUO-SPORTIVE...) Contattaci per fissare il tuo appuntamento.
CAFTELEMATICO TTT
PER INFO E APPUNTAMENTI: ☎️telefono: 0694803645
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31/10/2025
📣 NUOVO BONUS MAMME 2025 – ATTENZIONE ALLE SCADENZE!
Hai almeno 2 figli e un reddito da lavoro sotto i 40.000 €? Puoi richiedere il Bonus Mamme 2025 fino a 480 €!
✅ Requisiti principali
-Due figli: il più piccolo deve avere meno di 10 anni (Tre o più figli: il più piccolo deve avere meno di 18 anni).
-Reddito da lavoro (autonomo o dipendente) non superiore a 40.000 €.
-Rapporto di lavoro attivo nel 2025: dipendente (pubblico o privato), autonomo, con iscrizione a casse previdenziali o Gestione Separata.
⚠️ Attenzione
Esclusi: apprendiste, lavoratrici domestiche, titolari di cariche sociali non iscritte all’AGO.
Madri con 3+ figli: escluse se hanno contratto a tempo indeterminato nei mesi di richiesta (per loro è previsto l’esonero contributivo fino al 2026).
💶 Importo
40 € al mese per ogni mese lavorato nel 2025.
Pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o febbraio 2026 per chi presenta domanda dopo novembre).
📅 Scadenze
Domande da inviare all’INPS entro 31 gennaio 2026.
Accesso tramite il portale INPS: Home > Tutti i servizi > Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche > Nuovo bonus mamme.
🗓️ Quando inviare la domanda:
* Entro il 7 dicembre 2025 → ricevi il bonus a dicembre.
* Entro il 31 gennaio 2026 → ricevi il bonus a febbraio.
👉 La prima scadenza è 40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS. La seconda è il termine ultimo assoluto.
💡 Come fare domanda:
📌 Fissa un appuntamento con il nostro Patronato:
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10/07/2025
📣⚠️ 𝗥𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗢 𝗔𝗗𝗜 - 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗢 𝗗'𝗜𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 ⚠️📣
per inoltrare le richieste di rinnovo delle domande di ADI: il componente del nucleo familiare che ha richiesto l’ADI riceverà un SMS dove gli verrà comunicata la necessità di presentare una nuova domanda per riprendere la fruizione del beneficio, con il seguente testo: “𝗛𝗮𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗶𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝟭𝟴 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗔𝗗𝗜. 𝗣𝗲𝗿 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗺𝗲𝘀𝗲”. Quindi andrà rifatta la domanda nel mese di stop. Dal mese successivo a quello dell’invio dell’istanza di rinnovo potranno essere riconosciute le ulteriori 12 mensilità spettanti e i primi pagamenti saranno disposti il 14 del mese ed erogati dall’Istituto intorno al giorno 15 del mese, mentre i pagamenti delle mensilità
successive verranno erogati come di consueto intorno al giorno 27 del mese.
𝐏𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐥'𝐀𝐃𝐈:
📞𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐢📞
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07/04/2025
⚠️📣❗AGGIORNAMENTI SULL'ESCLUSIONE DI TITOLI DI STATO E BUONI FRUTTIFERI: ❗📣⚠️
Da oggi sarà possibile escludere dalla DSU SOLO i seguenti prodotti: TITOLI DI STATO, BUONI FRUTTIFERI POSTALI E I LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE, fino a 50 mila euro a nucleo familiare. IL CONTRIBUENTE può presentare una NUOVA DSU per escludere SOLO QUESTI PRODOTTI NEL LIMITE STABILITO DALLA NORMA . Detto ciò, per i prodotti postali basterà la sola certificazione già presentata in seno alla prima DSU 2025. Per i titoli di Stato è necessaria opportuna certificazione bancaria o postale dalla quale si evinca la natura del titolo e l'importo.
❗Di seguito l'ELENCO TITOLI DI STATO : ❗
BUONI ORDINARI DEL TESORO (BOT)
CERTIFICATI DEL TESORO ZERO COUPON (CTZ)
CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO (CCT / CCTEU)
BUONI DEL TESORO POLIENNALI (BTP)
BUONI DEL TESORO POLIENNALI INDICIZZATI ALL’INFLAZIONE EUROPEA (BTP€i)
BUONI DEL TESORO POLIENNALI INDICIZZATI ALL’INFLAZIONE ITALIANA (BTP ITALIA)
Per modificare la tua DSU DELL'ISEE2025 contattaci.
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25/02/2025
📣📣*NOVITA' SULLA NASPI:*❗️❗️❗️
Conseguenze sulla percezione dell'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE, IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE; LICENZIAMENTO IMMEDIATO E NESSUNA POSSIBILITA' DI PERCEZIONE DELLA NASPI
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre il limite eventualmente imposto dal CCNL, o in mancanza di quest’ultimo, oltre 15 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che può verificarne la veridicità. In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato per volontà del lavoratore e non si applicano le formalità previste dall’art. 26 D.lgs n.151/2015 (dimissioni telematiche e rispetto del termine di preavviso).
Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del nuovo comma 7-bis dell’art.26 del D.lgs n.151/2015, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto questa fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Inoltre nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro, disciplinato sempre secondo le nuove disposizioni, si riferisca ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tale cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
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Via Giorgio Enrico Falck 35
Rome
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Orario di apertura
| Lunedì | 09:30 - 13:00 |
| Martedì | 09:30 - 13:00 |
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