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05/06/2026

🚨Concorso 300 vigili del fuoco - Infezione tubercolare latente - il Tar annulla l'esclusione!

Facta, non Verba

Torniamo a parlare ancora del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del concorso a 300 vigili del fuoco.
Ed infatti, come ormai troppo spesso accade, il Dipartimento ha decretato l'esclusione di un candidato dalla procedura selettiva, stavolta sostenendo che l'infezione tubercolare latente riscontrata nel nostro assistito fosse incompatibile con la mansione di vigile del fuoco.
Ebbene, con la Sentenza n. 10406 del 5 giugno 2026, il Tar del Lazio ha smontato il convincimento dell'amministrazione sulla base di un'articolata ricostruzione tecnico-scientifica e logico-giuridica della natura dell'infezione tubercolare latente e dell'esatto quadro clinico del candidato, approfondimento del tutto omesso in sede concorsuale, ricordando che tale tipologia di infezione non puo' essere ritenuta dalla Commissione di per se' causa di esclusione.

Sentenza: https://www.flipbookpdf.net/web/site/6149187d145b67aaa8285b5612f4d702857ec1e6202606.pdf.html

12/03/2026

Corpo dei Vigili del fuoco. 97 Operatori. Il Tar accoglie la nostra domanda cautelare!

Facta, non verba

Con le Ordinanze nn. 949 e 950 dell'11 febbraio 2026 e con le Ordinanze nn. 1195, 1196 e 1199 del 25 febbraio 2026, il Tar ha giudicato illegittime le esclusioni disposte dall'amministrazione: coloro che decidono di ambire alla qualifica di operatore (anche se la selezione e' riservata a quelli collocati nella graduatoria della procedura di stabilizzazione come vigile del fuoco) devono pur sempre essere valutati tenuto conto dei requisiti psico fisici previsti dal decreto n. 166 del 2019 per il profilo di operatore per cui concorrono (art. 2) e non gia' per la qualifica di vigile del fuoco (art. 1). Ragion per cui il presunto eccesso di massa grassa e il deficit uditivo non posso costituire legittimo motivo di esclusione.

Non dimentichiamo il canone della ragionevolezza e proporzionalita'!

Sentenze:

1) https://www.flipbookpdf.net/web/site/9ab6044006d12d27c10eb5cf7c6a8a946be3b6c1202603.pdf.html

2) https://www.flipbookpdf.net/web/site/324fffe3694248d1a8f00455982c0766635d59f6202603.pdf.html

3) https://flipbookpdf.net/web/site/2f1fc0218ae5e2dd64d4a84df6754202e7509897202603.pdf.html

4) https://flipbookpdf.net/web/site/9c0b30012c857d144c9430959f79f397e5ea1a24202603.pdf.html

5) https://www.flipbookpdf.net/web/site/e32fb3d0dfc9b0d60a8abbf93c21f3a6c1f39eba202603.pdf.html

27/10/2025

Vigili del fuoco - Indennità di trasferimento ex L. 86/2001.
Anche il Tar Friuli Venezia Giulia accoglie il ricorso.

Facta, non verba!

Dopo il Tar Venezia interviene anche il Tar Friuli Venezia Giulia.
Per la seconda volta in un mese il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non ha fatto i conti con il nostro ricorso c.d. per ingiunzione di pagamento previsto dall'art. 118 del codice del processo amministrativo.

Con il decreto ingiuntivo n. 119 del 04/10/2025 - emesso in appena una settimana dalla presentazione del ricorso - il TAR del Veneto aveva ordinato al Ministero dell'Interno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia-Giulia ed al Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone di pagare ad un nostro assistito - entro il termine perentorio di 40 giorni - quanto dovutogli a titolo di indennità di trasferimento ex L. n. 86/2001 maturata dal 07/01/2025 al 07/07/2025, condannandoli, altresì, come da noi pure richiesto con il ricorso presentato, al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dovuti dalla scadenza dei singoli ratei sino all'effettivo soddisfo.

Ebbene, con il decreto n. 7 del 23 ottobre 2025, il Tar Friuli Venezia Giulia - accogliendo un altro nostro ricorso ad appena dieci giorni dalla sua presentazione - ha ordinato al Ministero dell'Interno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia-Giulia ed al Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone di pagare ad un altro nostro assistito - entro il termine perentorio di 40 giorni - quanto dovutogli a titolo di indennità di trasferimento ex L. n. 86/2001 maturata dal 13/03/2024 al 13/10/2025, condannandoli anche in questo caso al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Andiamo avanti!

Sentenza: https://www.flipbookpdf.net/web/site/da00d8145c23182fb1dbe05d0758f73541f80d74202510.pdf.html

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