Studio Legale Barone

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10/10/2025

PILLOLE GIURIDICHE: PATTI PREMATRIMONIALI.
Patti prematrimoniali o patti preconiugali che dir si voglia, sono stati "attenzionati" dalla Cassazione con l'ordinanza n° 20145 del 21 luglio scorso. In sostanza non è cambiato nulla e la Cassazione non ha riconosciuto i patti prematrimoniali, istituto questo di stampo anglossasone e molto mal visto dalla nostra concezione tradizionalista della famiglia: non solo mal visto ma anche vietato dall'art 160 del codice civile che vieta ai coniugi di derogare ai loro diritti e doveri. E allora perchè tanto clamore per la decisione della Cassazione? il motivo è che gli ermellini hanno ritenuto di ritenere legottimo l'accordo tra i coniugi secondo il quale il marito in caso di separazione, avrebbe restituito alla moglie i soldi che la medesima aveva prestato al marito per la ristrutturazione di una casa di sua proprietà. In punto di diritto l'argomentazione del supremo consesso è stata quella di ritenere la separazione non la causa dell'accordo ma una semplice condizione, al cui verificarsi si dovrà attuare l'accordo. Come detto, siamo ben lontani dai veri accordi prematrimoniali del tipo di quelli previsti da Jeff Bezos e la (allora) sua futura moglie Lauren Sanchez che sembrano prevedere anche le scappatelle ma una discussione sempre più seria sull'argomento comincia a fiorire. Anche perchè è molto meglio prevedere prima che litigare dopo.

21/01/2025

PILLOLE GIURIDICHE: e di buon senso
“Per le Forze dell’ordine stiamo studiando un provvedimento che, senza essere scudo penale, che non c’entra assolutamente nulla e di cui nessuno ha mai parlato, possa coniugare le garanzie di una persona che possa avere interesse a essere assistita in un’eventuale indagine con il fatto che non venga iscritto in nessun registro degli indagati”. Lo ha detto il Ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo al Senato e proseguendo che “Non è una cosa molto facile da fare, la stiamo studiando tecnicamente. È una mia vecchia idea, anche questa di venti anni fa, che cerchiamo di portare a compimento” (Sole 24ore). Questo perchè quando avviene un fatto costituente reato, la persona che si ritiene di indagare viene iscritta nel registro degli indagati. I soliti benpensanti ritengono che tale iscrizione serva in primo luogo proprio all'indagato per difendersi: se ciò apparentemente è vero, gli stessi benpensanti non dicono che tale meccanismo processuale comporta innanzitutto la nomina di un avvocato, con i conseguenti costi, e tutto il patema d'animo che il procedimento penale comporta per un rappresentante delle forze dell'ordine che fa fatto solo il proprio dovere (ma anche qualsiasi altra persona onesta e innocente): è un macigno pesantissimo, per lui e la sua famiglia. Si parla sempre di "atto dovuto" da parte della Procura e quindi non fa nulla se poi ci si accorge che il malcapitato "iscritto" risulti innocente e venga poi archiviato magari dopo qualche anno. Specialmente poi se dietro tutto questo vi è la solita campagna stampa della solita cerchia politica interessata che sbatte in prima pagina il cittadino di turno in questione.

02/10/2024

PILLOLE GIURIDICHE: RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Corte di Cassazione, con la sentenza 25200 del 19 settembre scorso, si è occupata di un triste evento che ha visto come vittima un giovane ragazzo morto folgorato da dei cavi scoperti di un lampione posto sulla pubblica via. Nel caso di specie, i pubblici dipendenti responsabili della manutenzione e sicurezza dll'impianto di illuminazione, venivano assolti nel processo penale con il che si poneva il problema se le parti offese del processo penale potessero rivolgersi al giudice civile per il risarcimento civilistico del danno conseguito alla morte del giovane congiunto. La Cassazione ha risposto affermativamente, in quanto, affermano gli ermellini, "un ente pubblico, proprietario di un’area aperta alla collettività, è responsabile oggettivamente per i danni causati ai terzi dall’omessa manutenzione di un bene soggetto al proprio dominio" ed "è irrilevante, ai fini della responsabilità dell’ente, la colpa dei dipendenti: la responsabilità, essendo oggettiva, prescinde dalle condotte dei singoli". La responsabilità oggettiva, senza scendere in tecnicismi esasperati, è uno scoglio difficilmente superabile, in caso di eventi tragici, dal soggetto ritenuto, appunto, responsabile oggettivamente.

30/09/2024

PILLOLE GIURIDICHE: TENORE DI VITA NEL MATRIMONIO.
Il tenore di vita nel matrimonio, che non è il tenore di cui parlava Totò in una sua scena, è sostanzialmente e in poche parole come viveva dal punto di vista economico la famiglia, quando non vi erano problemi tra i coniugi: cioè che tipo di vita conducevano i coniugi e i loro figli. E' questo un principio che i Tribunali e le altre Corti di giusitizia, applicano quotidianamente quando devono stabilire il mantenimento del coniuge più debole economicamente, l'entità del mantenimento e, il o i, beneficiari se vi sono figli non economicamente indipendenti. E la Corte di Cassazione ha fornito un suo recentissimo contibuto con l’ordinanza 25055 del 18 settembre 2024, affermando, dunque, che bisogna tenere conto solo dei redditi prodotti durante il periodo di convivenza matrimoniale, non di quelli successivi. Il giudice, dunque, dovrà accertare caso per caso, «quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato». Pertanto, per determinare il tenore di vita durante il matrimonio, non si considerano i redditi dell’ex coniuge, a carico del quale è posto l’assegno, successivi al termine della convivenza familiare.

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