Errori Medici in Rosa ETS

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21/04/2022

IL DANNO DERIVANTE DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E TRASFUSIONI
La legge n. 210 del 25 febbraio 1992 ha introdotto un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. L'impulso all'emissione di tale norma venne da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 307/1990) che dichiarò la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione della Legge che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica per i bambini entro il primo anno di età, nella parte in cui non prevedeva alcun obbligo a carico dello Stato, di corrispondere un indennizzo in caso di danno subito dal bambino vaccinato o da altra persona che subiva conseguenze sfavorevoli in relazione all'assistenza diretta di questo.
La ragione di tale pronuncia costituzionale risiede sulla valutazione del bene salute nella sua duplice accezione: la prima riguarda la salute intesa come interesse della collettività, tale da giustificare un trattamento sanitario obbligatorio, la seconda attiene al diritto alla salute come piena tutela dell'integrità psicofisica dell'individuo. Ne consegue che un trattamento sanitario imposto da una legge non è incompatibile con il dettato dell'art. 32 Cost. solo se sia diretto a tutelare o migliorare la salute del destinatario e contemporaneamente a preservare l'integrità della salute della collettività. Pertanto un trattamento sanitario (come la vaccinazione) può rendersi obbligatorio se è previsto che lo stato di salute di colui che vi è assoggettato non subisca conseguenze negative. Nel caso in cui invece il soggetto sottoposto a trattamento obbligatorio sia vittima di un danno irreversibile, l'interesse collettivo non è sufficiente a giustificare l'imposizione della misura sanitaria.
Da tali considerazioni discende il fondamento giuridico della prestazione patrimoniale prevista dalla citata Legge 210/92 con cui si assicura il contenuto minimo del diritto alla salute di ogni individuo che, in quanto tale, ne è titolare, ponendosi a carico della collettività, e quindi dello Stato, un sistema di indennizzo affinché lo stesso possa ricevere un equo ristoro in caso di danno patito, se è in rapporto causale diretto al trattamento sanitario cui è stato sottoposto.
La giurisprudenza costituzionale negli anni successivi ha allargato la platea dei destinatari di tale ristoro economico estendendola anche a coloro che si sono sottoposti ad una vaccinazione fortemente consigliata e non obbligatoria(cfr. Corte Cost. n. 107/2012, Corte Cost. 268/2017) .
Ancora più di recente la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 118/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 Legge 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente all'integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, poiché la vaccinazione raccomandata non riguarda solo la tutela del singolo individuo ma anche quella della salute dell'intera collettività, i principi richiamati dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dovrebbero necessariamente “traslare sulla collettività le conseguenze negative che il vaccino abbia provocato nel singolo”.
Immediato corollario di quanto sopra detto è la possibilità di accedere all'indennizzo previsto a carico dello Stato anche per coloro che si sono sottoposti a vaccinazione durante la recente pandemia da COVID 19.

20/10/2021

LA CASSAZIONE COSTRUISCE UN VERO E PROPRIO CORDONE PROTETTIVO PER LA RESPONSABILITÀ MEDICA
In previsione di un proliferare di giudizi, sia penali che civili, a seguito della situazione medica emergenziale dovuta al Covid 19, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 18347/2021 ha fissato dei nuovi criteri interpretativi per i Giudici che sono chiamati ad individuare la responsabilità dei medici.
L'introduzione, ad opera del c.d. decreto Balduzzi, del parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la più incisiva conferma di tale parametro ad opera della L. n. 24 del 2017, ha infatti già chiaramente modificato i termini del giudizio penale (ed in buona parte anche di quello civile) imponendo al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tali parametri ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, dunque, sì può parlare di colpa grave dell'esercente la professione medica solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia.
I Giudici nomofilattici concludono affermando che non si tratta più di una colpa in sé considerata, ma si richiede che il presunto danneggiato offra la prova della strada alternativa che doveva essere seguita dal medico, tenuto conto delle conoscenze e del grado di specializzazione, delle conoscenze della comunità medica, dell'esistenza di una profilassi riconosciuta, oltre che del quadro clinico e della novità della fattispecie.
Vengono poi evidenziati altri elementi chiave come la “prevedibilità dell'evento lesivo” sia esso prevedibile o meno a seconda delle conoscenze mediche e scientifiche esistenti, oltre al grado di specializzazione del medico, in una ottica che valuti anche la situazione ambientale in cui si trova ad operare il sanitario, il tutto sulla base del quadro patologico del paziente e del grado di novità/atipicità della patologia.
L'intento della Corte di Cassazione è emerso pertanto con assoluta chiarezza: offrire alla classe medica un riparo dalla caccia alle streghe.
La sentenza della Cassazione arriva quindi in un momento chiave in cui il sistema sanitario è chiamato a confrontarsi con la responsabilità del suo operato, facile prevedere che questa pronuncia farà da spartiacque tra la responsabilità sanitaria per gli eventi prevedibili e conosciuti e quelli nuovi ed atipici e soprattutto sprovvisti di linee guida accreditate.

18/10/2021

Il Presidente dell'associazione, avv. Giampiero Agnese, si presenta presso gli studi di Radio Roma Capitale LiveSocial

15/10/2021

LA MANCANZA DEL CONSENSO INFORMATO NON DÀ DIRITTO AUTOMATICO AL RISARCIMENTO DEL DANNO
La manifestazione del consenso da parte del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione che spetta ad ogni individuo che, se pur connesso, deve essere tenuto distinto dal diritto alla salute da intendersi quale diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica.
Il consenso informato, infatti, trova autonomo fondamento negli art. 2, 13 e 32 della Costituzione e rappresenta la sintesi di due diritti fondamentali: il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute. Ogni individuo ha infatti il diritto non solo ad essere curato ma anche a ricevere le opportune informazioni in ordine ai possibili sviluppi delle terapie mediche a cui decide di sottoporsi nonché ad essere edotto circa le possibili terapie alternative.
Il medico sarà quindi tenuto ad informare in modo completo, aggiornato e comprensibile il paziente riguardo alla diagnosi, alla prognosi e ai possibili rischi/benifici legati alle terapie e agli interventi chirurgici eventualmente eseguiti, curando altresì di fornire al paziente esaurienti informazioni anche in merito alle possibili conseguenze derivanti dal rifiuto di sottoporsi ai trattamenti sanitari consigliati.L'omessa informazione da parte del medico rappresenta dunque indubbiamente una condotta illecita autonoma, lesiva del diritto all'autodeterminazione di ogni individuo, tuttavia la particolarità del rapporto medico-paziente che si articola in plurime obbligazioni tra loro strettamente connesse in quanto convergenti al comune obbiettivo della cura e del risanamento del paziente, comporta che tale condotta si inserisca tra i fattori che possono determinare anche un pregiudizio al diritto alla salute.
Nel caso di mancata acquisizione del consenso informato pertanto il paziente anche se titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno, dovrà comunque assolvere all'onere della prova di tale danno, prova che potrà essere raggiunta con ogni mezzo ma che non può considerarsi automaticamente insita nella condotta omissiva del medico.

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