Studio Legale Tesco
La Legge di Bilancio 2022 comporta importantissime novità per gli under 31 in tema di contratti di locazione.
CHE COS’E’:
Il bonus affitti giovani under 31 per il 2022 è un contributo previsto dall’art. 38 della Legge di Bilancio 2022. Si tratta di una detrazione dell’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di € 2.000,00 di detrazione.
E’ la prima importante novità destinata ai giovani e alla locazione dopo la rimodulazione di una serie di bonus casa 2022.
A CHI SPETTA:
Esso è destinato ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti che:
- siano in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 Euro;
- stipulano un contratto di locazione o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale;
COME FUNZIONA IL BONUS AFFITTI:
La detrazione prevista nella Legge di Bilancio 2022 spetta agli aventi diritto per i primi quattro anni di locazione. Il bonus consta di una detrazione dell’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione. La norma prevede anche il limite massimo di Euro 2.000 di detrazione.
QUALI CASE IN AFFITTO DANNO DIRITTO AL BONUS:
I richiedenti possono presentare domanda solo se l’abitazione è diversa dalla casa principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Inoltre, la detrazione non si applica ai contratti di locazione non previsti dalla Legge 431 del 1988 ovvero:
- relativi agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli artt. 1571 ss cc.
- per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale.
Per ulteriori e maggiori informazioni, bisognerà attendere la pubblicazione del testo ufficiale della Legge di Bilancio 2022.
La Legge di Bilancio 2022 comporta importantissime novità per gli under 31 in tema di contratti di locazione.
CHE COS’E’:
Il bonus affitti giovani under 31 per il 2022 è un contributo previsto dall’art. 38 della Legge di Bilancio 2022. Si tratta di una detrazione dell’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di € 2.000,00 di detrazione.
E’ la prima importante novità destinata ai giovani e alla locazione dopo la rimodulazione di una serie di bonus casa 2022.
A CHI SPETTA:
Esso è destinato ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti che:
- siano in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 Euro;
- stipulano un contratto di locazione o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale;
COME FUNZIONA IL BONUS AFFITTI:
La detrazione prevista nella Legge di Bilancio 2022 spetta agli aventi diritto per i primi quattro anni di locazione. Il bonus consta di una detrazione dell’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione. La norma prevede anche il limite massimo di Euro 2.000 di detrazione.
QUALI CASE IN AFFITTO DANNO DIRITTO AL BONUS:
I richiedenti possono presentare domanda solo se l’abitazione è diversa dalla casa principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Inoltre, la detrazione non si applica ai contratti di locazione non previsti dalla Legge 431 del 1988 ovvero:
- relativi agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli artt. 1571 ss cc.
- per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale.
Per ulteriori e maggiori informazioni, bisognerà attendere la pubblicazione del testo ufficiale della Legge di Bilancio 2022.
ASSEGNO UNICO:
A partire dal mese di gennaio 2022 tutte le famiglie con figli riceveranno l’assegno unico, previa presentazione della domanda all’INPS.
CHE COS’E’:
L’assegno unico, a partire dal 2022, sostituisce e ingloba diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.
Esso accompagnerà i figli già dal settimo mese di gravidanza oltre la maggiore età, fino a 21 anni, a patto che i ragazzi studino, facciano tirocini o servizio civile universale.
La nuova misura sarà infatti operativa a decorrere da marzo 2022, ma le domande si potranno presentare dal primo gennaio, per un periodo che andrà da marzo a febbraio dell’anno successivo.
Insieme alla domanda, dovrà essere presentata anche la dichiarazione ISEE, ma chi non lo presenta, riceverà l’assegno al minimo.
Potranno richiederlo tutti i residenti da almeno due anni, compresi gli extracomunitari, che abbiano anche un regolare contratto di lavoro indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.
GLI IMPORTI:
Gli importi degli assegni saranno parametrati in base all’ISEE: un nucleo familiare sotto € 15.000,000 riceverà € 175,00 al mese con un figlio, € 350,00 con due, € 610,00 con tre ed € 970,00 con quattro, che diventano € 1.090,00 al mese se entrambi i genitori lavorano.
A questa cifra vanno aggiunti € 20,00 al mese a figlio in caso di mamme under 21. I nuclei familiari che superano € 40.000,00 di ISEE riceveranno € 50,00 al mese con un figlio, € 100,00 con due figli, € 165,00 con tre figli, ed € 330,00 con 4 figli.
L’assegno è riconosciuto e non avrà limite d’età per i figli disabili: si riceveranno € 105,00 al mese in caso di “non autosufficienza”, € 95,00 in caso di “disabilità grave” ed € 85,00 in caso di “disabilità media”. In presenza di maggiorenni disabili e fino a 21 anni si riceveranno € 50,00 al mese in più, mentre oltre 21 anni si continuerà a ricevere un assegno in base all’ISEE che andrà da €85,00 a € 25,00 al mese.
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
Le domande si potranno inoltrare all’INPS in modalità telematica o tramite gli istituti CAF/PATRONATO a partire dal mese di gennaio 2022.
L’assegno sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, e nel caso in cui la domanda è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto dal mese di marzo dello stesso anno.
L’erogazione avviene mediante accredito su Iban o mediante bonifico domiciliato.
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