Studio Legale Busco & Partners
23/03/2026
Hai ricevuto l’esito della visita medica e la risposta è stata un “NO” o un riconoscimento inferiore alle tue aspettative?
Troppo spesso i verbali non rispecchiano la reale condizione di salute del cittadino, ma la decisione può essere ribaltata con il deposito di un ricorso giudiziario.
Ecco 3 cose che devi sapere:
1️⃣ i tempi sono stretti, difatti hai 6 mesi di tempo dalla notifica del verbale per agire
2️⃣ si avvia un Accertamento Tecnico Preventivo, dove un medico nominato dal Tribunale valuterà nuovamente il tuo stato
3️⃣ moltissimi verbali vengono corretti proprio in questa fase, garantendo l’indennità o i benefici spettanti.
❓Hai bisogno di capire se il tuo verbale è contestabile? Scrivici...
17/03/2026
CONTROLLO A DISTANZA
MONITORAGGIO DIGITALE
attraverso impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche “SOLO” la possibilità di controllo a distanza.
Tali sistemi possono essere installati esclusivamente per quattro finalità tassative:
✔️ esigenze organizzative/produttive
✔️ sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale
✔️ Strumenti di Lavoro e Registrazione Accessi
✔️Raccolta dati raccolti utilizzabili per finalità correlate al rapporto di lavoro (inclusi quelli disciplinari) solo se il lavoratore ha ricevuto un'adeguata informativa sulle modalità d'uso e di controllo e se viene rispettata la normativa sulla privacy (GDPR). La mancanza di informativa rende i dati inutilizzabili in sede giudiziaria.
L'Autorità Garante ha recentemente ridefinito i confini del monitoraggio informatico, sanzionando condotte ritenute sproporzionate rispetto alle finalità dichiarate.
📌 Metadati e-mail: il Garante ha stabilito che la conservazione dei metadati delle e-mail (orari, mittenti, destinatari) per un periodo superiore a 21 giorni è sproporzionata
📌 Log di navigazione Internet che permettono di ricostruire l'attività privata del lavoratore, è vietata se eccede le strette finalità di sicurezza informatica e lavorative
📌 Lavoro agile e geolocalizzazione: per chi opera in modalità agile, sussiste una "legittima aspettativa di riservatezza”, difatti il Garante ha dichiarato illecito il controllo continuativo attraverso applicativi volti a verificare la posizione geografica del lavoratore poiché incompatibile con la natura flessibile (per fasi e obiettivi) di tale modalità lavorativa.
01/02/2026
Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 40mila euro ad una Società (datore di lavoro) per aver violato la segretezza della casella di posta elettronica di un dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Il contenuto delle email, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati, rientrano nella nozione di corrispondenza e sono quindi tutelati dal diritto alla segretezza.
Il dipendente aveva esercitato il proprio diritto attraverso la formulazione di un reclamo inviato all’Ufficio del Garante che è intervenuto applicando una sanzione stabilita tenendo conto del prolungato illecito compiuto nel tempo in violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e del mancato riscontro alla richiesta del dipendente.
L’Autorità ha ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
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