Studio Legale Rondinelli & Partners
03/05/2024
Genitori separati: le regole per le vacanze con i figli.
Vacanze con i figli in caso di separazione: regolamentazione, aspetti economici e conseguenze per il mancato rispetto degli obblighi gravanti sui genitori.
In caso di separazione le vacanze da trascorrere con i figli richiedono sempre uno sforzo organizzativo non indifferente. In genere il calendario del Tribunale, nello stabilire anche il tempo che i figli devono trascorrere con ciascun genitore per le vacanze estive, non scende troppo nel dettaglio. Questo perché non ci sono delle regole precise a cui fare riferimento per stabilire la quantità di Tempo che i genitori possono trascorrere con la prole durante le pause invernali o estive.
Tale decisione infatti è rimessa al giudice della separazione, che ai sensi dell'art. 337 ter c.c, nell'interesse dei figli alla bigenitorialità "stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli
accordi intervenuti tra i genitori." Dalla disposizione si ricava che la decisione su tempo e modalità di frequentazione dei figli spetta al giudice, prendendo però atto, se non risultano contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori. In verità in caso di separazione è oramai prassi riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi o frazionati per impiegare le vacanze estive in modo esclusivo con i propri figli. Periodo molto importante, soprattutto per il genitore non collocatario. Le vacanze rappresentano infatti un'occasione preziosa per rinsaldare il legame e conoscere meglio i propri figli.
Dal punto di vista civilistico se un genitore vuole partire per le vacanze con i propri figli deve comunicare all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico dell'albergo o dell'appartamento in cui
alloggerà. Il mancato rispetto di tale obbligo, se per la giurisprudenza di merito non comporta conseguenze sul piano penale, viola senza dubbio il dovere di collaborazione che grava su
entrambi i genitori per l'interesse della famiglia, contemplato dall'art. 143 del codice civile.
Come ha avuto modo di precisare del resto la Corte d'Appello di Torino in data 26/02/2008 "Rientra comunque, in ogni caso, nelle regole di buona prassi ed è conforme alla cura condivisa della prole che ognuno dei genitori avverta l'altro del luogo ove avesse a condurre il minore e del periodo di permanenza colà".
Di fronte alla mancata comunicazione della destinazione specifica delle vacanze con i figli, l'altro genitore ha la possibilità di attivarsi presentando eventualmente un ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento del minore ai sensi dell'art. 337 quinques o un ricorso 709 ter c.p.c al giudice del procedimento di separazione, competente a risolvere proprio le controversie che insorgono tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità
genitoriale o alle modalità di affidamento. Il giudice in questi casi, se l'inadempimento è grave può anche:
- ammonire il genitore;
- disporre il risarcimento del danno in favore dell'altro genitore;
- condannare il genitore inadempiente a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 75 euro e massima di 5.000 euro alla Cassa delle ammende.
Un altro rimedio esperibile in caso di esercizio della responsabilità genitoriale, se non pende alcun procedimento di separazione o divorzio, è il ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. In un caso deciso dal Tribunale di Milano (7 giungo 2018) un padre si è rivolto al Giudice tutelare per chiedergli di stabilire modalità più precise, rispetto all'accordo intercorso in sede di separazione, dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore durante il periodo delle vacanze estive.
Il Giudice tutelare infatti è dotato di un potere di controllo e di vigilanza molto più penetrante rispetto al passato in relazione a tutte le condizioni: adottate di comune accordo in sede di separazione e divorzio; relative all'affidamento e al mantenimento di figli nati da coppie non sposate.
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