Studio Santangelo

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03/06/2021

Sostegni-bis: Sospensione delle attività di riscossione

Il DL n. 73/2021 (Decreto "Sostegni-bis") ha prorogato la sospensione delle attività di riscossione al 30 giugno e fissato al 31 luglio la scadenza dei pagamenti.
Sul sito internet dell'Agenzia Entrate-riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria covid-19, aggiornate con le ultime novità.

Ad esempio, viene ricordato che i pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31 luglio 2021, possono essere effettuati in unica soluzione o richiedendo una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 luglio 2021.

L'Agenzia ha pubblicato anche un Vademecum sulle misure in tema di riscossione del "Sostegni-bis", realizzato con sintetiche schede esemplificative.

29/05/2021

Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid.

Una delle modifiche introdotte in fase di conversione in legge del decreto sostegni prevede che per l'anno 2021 non sia dovuta la prima rata IMU, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall'articolo 1 del DL Sostegni ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020). Il proprietario dell'immobile deve essere anche il gestore dell'attività e l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

26/05/2021

Il Decreto "Sostegni-bis" sospende la riscossione fino al 30 giugno

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto "Sostegni-bis", che introduce ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, c'è il differimento di 2 mesi, e quindi fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione.

La misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Sospese inoltre le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

Restano validi, chiariscono le Entrate, gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.

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