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10/06/2026

𝐈𝐧𝐝𝐞𝐧𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐠𝐨𝐝𝐮𝐭𝐞: 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐝𝐨𝐯𝐮𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢

La Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative.
Analoga disciplina si applica alle giornate di riposo che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

👉Per leggere la sentenza clicca qui: https://lexforschool.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3626&tipo_prov=leg&

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