Studio Legale Scalia
05/07/2023
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 135 del 04.07.2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299 co 1 c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione di maggiorenne, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
È ammissibile, quindi, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali
03/07/2023
Per la Sezione I Civile (ordinanza n. 15101 del 30.05.2023), in tema di revisione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni, il licenziamento del genitore obbligato integra i caratteri della circostanza sopravvenuta non prevedibile al momento della iniziale determinazione del summenzionato assegno, che ha causato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti così come già aveva stabilito il Supremo Collegio a SS.UU. il 27 settembre 2022, n. 32914 deducendo che la regola generale della ripetizione dell’indebito deve essere temperata alla luce di esigenze equitative-solidaristiche, espressione della solidarietà familiare, nel caso in cui, a seguito di una diversa valutazione del giudice di seconde cure, l’assegno di mantenimento venga rimodulato “al ribasso”, sempre che non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media. In tutti gli altri casi, quindi, sia di valutazione di fatti sopravvenuti sia nel caso in cui venga escluso in radice il presupposto del diritto al mantenimento, opera la normale regola della ripetibilità
21/06/2023
Per la Sezione I Penale (sentenza n. 22711 del 25.05.2023), al di fuori dei casi consentiti dalla L. 194/1978, tutte le condotte di soppressione realizzate nei confronti di un feto che è vitale all’inizio del travaglio ed ha, per l’età gestazionale, “possibilità di vita autonoma” extrauterina sono sussumibili nelle fattispecie omicidiarie di cui agli artt. 575, 589 e 578 c.p., a seconda se l’evento morte è posto in essere con coscienza e volontà, o contro la volontà ma a causa di un atteggiamento negligente, imprudente o imperito, ovvero se il feto sia ucciso dalla madre determinata dalle condizioni di abbandono morale e materiale, a prescindere se il decesso si sia verificato all’interno o all’esterno dell’alveo materno. Al contrario, le fattispecie incriminatrici di cui all’ art. 19 cit. sono configurabili se le condotte di soppressione del feto sono interamente compiute ed esaurite prima dell’inizio del travaglio
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