Scozzari e Associati

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02/12/2022

OMESSO VERSAMENTO IVA. NESSUNA CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

Sussiste il reato di omesso versamento IVA se vi è una totale assenza di azioni mirate alla ristrutturazione aziendale lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 4542/2022 . In altri termini non può essere invocata l’esimente della causa di forza maggiore

01/12/2021

Scarti animali. Rifiuti o sottoprodotti animali? Normativa applicabile. La Cassazione chiarisce. S.O.A..

La Suprema Corte con la sentenza n. 33084/21 pone un punto fermo rispetto alla normativa applicabile agli scarti di animali, normativa spesso oggetto di contesa considerata la particolare natura dell’oggetto del reato.
La querelle riguarda se agli scarti animali va applicata la normativa sui rifiuti (ossia il Dlgs 152/06 – art. 183, co. 1, lett. n) oppure il regolamento (Ce) n. 1774/2002. Ovviamente diverse sono le conseguenze.
Il principio di diritto affermato dalla S.C. è il seguente: “Come già affermato da questa Corte di legittimità, gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 206; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011, Lombardo, Rv. 251900; Sez. 3, n. 12844 del 5/2/2009, De Angelis, Rv. 243114).”. La Corte arriva a tale conclusione anche attraverso una interpretazione sistematica del Regolamento 1069/2009/CE la cui rubrica riguarda le "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano".
In altri termini nel caso in cui il produttore si sia disfatto dei S.O.A. per destinarli allo smaltimento, questi restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. La ratio della normativa è semplice e si applica il regolamento comunitario quando gli scarti animali sono soggetti all’eventuale reimpiego e quindi al riutilizzo solo se: (i) è nota la loro provenienza, (ii) se hanno subito i controlli e (iii) se gli esiti di essi escludono conseguenze nocive, nel caso del reimpiego, per la salute umana e\o dei soggetti destinatari del prodotto riutilizzato. Negli altri casi si applica la normativa sui rifiuti.
Il caso esaminato dalla S.C. riguarda lo smaltimento di sangue animale.
In un'altra vicenda che occupa lo studio gli scarti erano stati abbandonati in area non controllata ad opera di soggetti ignoti. Secondo l’organo inquirente lo smaltimento di essi avrebbe dovuto essere sottoposto alla normativa comunitaria piuttosto che essere smaltiti con la normativa sui rifiuti, cosa che, invece, correttamente hanno fatto i funzionari comunali che si sono occupati del caso, ma che oggi si trovano sotto processo.

Sarà resa nota la sentenza non appena si concluderà il processo.

"Contrasse infezione in ospedale", risarcito dall'Asp con quasi 90mila euro 20/11/2021

https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/infezione-dopo-ricovero-risarcito-paziente.html

"Contrasse infezione in ospedale", risarcito dall'Asp con quasi 90mila euro Un cinquantottenne era stato ricoverato al San Giovanni di Dio dopo un incidente stradale nel quale riportò delle fratture. Il giudice di primo grado gli aveva riconosciuto meno di 4.000 euro

27/08/2020

La Corte di Cassazione (sent. n.15427/20) ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Brescia (nota per l'altissima percentuale di conferme) perchè ha ritenuto inidonea a supportare una condanna la motivazione in essa contenuta.

La S.C. tiene a precisare che nel caso di reati fallimentari l'obbligo motivazionale va ulteriormente salvaguardato, non potendo essere esaurito con il mero richiamo a formule di stile, perchè in tal caso verrebbe violato il diritto di difesa.

La vicenda riguarda un imprenditore condannato in 1° e 2° grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale accertati nel corso di un fallimento. La Corte osserva che è onere del giudice di appello non frustrare le aspettative dell'appellante sussistendo un preciso obbligo di analitica motivazione rispetto alle censure mosse alla sentenza di 1° grado. In altri termini la sentenza di appello difettava di tassatività, circostanza che ha determinato una lesione irreversibile del diritto di difesa.

Si tratta di una importante sentenza, che ripristina un rigore troppo spesso ignorato dai giudici di appello.

25/08/2020

"Beyond any reasonable doubt" (B.A.R.D.) \inammissibilità

Il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" entra nel nostro processo con la riforma del 2006 (L: n° 46), mutuato dal principio anglosassone del c.d. B.A.R.D. (acronimo inglese presente nel processo nordamericano).

La Cassazione con la sentenza n. 18313/20 ha chiarito i termini ed i contenuti del suddetto principio affermando che per l'applicazione di esso, bisogna distinguere a seconda che ci si trovi in sede di merito oppure di legittimità.

La S.C. ha chiarito che l'applicabilità di esso è consentita anche innanzi il giudice di legittimità, ma la censura mossa alla sentenza impugnata dovrà riguardare la assoluta carenza della tenuta logica della motivazione. In altri termini bisognerà dimostrare che sussiste una frattura decisiva del percorso logico argomentativo. Altro tema se la censura viene mossa in sede di merito, in questo caso oltre al vizio logico argomentativo, si potrà rilevare l'errata valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, sostenendo, sulla base delle evidenze difensive, che una valutazione alternativa di esse renderebbe logico e coerente il percorso motivazionale. Tale rilievo non è ammissibile in sede di legittimità.

La conseguenza è che la regola del "beyond any reasonable doubt" può essere proposta in Cassazione ma solo nei termini indicati.

In conclusione nel processo americano il giudice fa una raccomandazione alla giuria nel corso delle "instructions".

Nel nostro processo il principio in esame, invece, trova il riferimento normativo nell'art. 27 comma 2 della Costituzione.

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