BM Consulting
26/02/2019
CREDITO D’IMPOSTA R&S – LEGGE DI STABILITÀ 2015
(L. 190/2014 ART. 1 C. 35-36)
BENEFICIARI
Tutte le imprese, residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore
economico e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo fino al 31 dicembre 2020.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
ricerca fondamentale
ricerca industriale
sviluppo sperimentale
SPESE AGEVOLABILI
Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:
Personale direttamente impiegato nelle attività di Ricerca e Sviluppo;
quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica;
spese sostenute per
l’attività di certificazione contabile obbligatoria delle spese di ricerca agevolate.
AGEVOLAZIONE
E' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media
dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso.
Il credito d’imposta:
dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi;
non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP);
è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo;
non è soggetto al divieto di compensazione in caso di presenza di debiti
iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.
REGIME
La misura non è un aiuto di stato e pertanto è cumulabile con gli altri strumenti agevolativi salvo che le norme
disciplinanti le altre misure non prevedano una specifica esclusione. Ai fini del credito d’imposta i costi agevolabili sono
assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevute fermo restando che l’importo risultante dal cumulo
non sia superiore alla spesa sostenuta.
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28100
Orario di apertura
| Lunedì | 09:00 - 18:00 |
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