Iovane&Partners

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09/07/2026

🚚 Trasferte autotrasportatori: la deduzione forfettaria NON spetta senza spese di vitto/alloggio
(Chiarimento Agenzia delle Entrate – Risposta n. 136/2026)

Nel settore dell’autotrasporto capita spesso che, in applicazione del CCNL Logistica, gli autisti non percepiscano alcuna indennità di trasferta. Una prassi diffusa, ma che oggi riceve un chiarimento rilevante sul piano fiscale.

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2026 n. 136 conferma che la deduzione forfettaria prevista dall’art. 95, comma 4, TUIR (59,65 € per l’Italia – 95,80 € per l’estero) è ammessa solo se l’impresa sostiene effettivamente spese di vitto e/o alloggio, anche tramite rimborso al dipendente.

📌 Nel documento si legge:
> «la deduzione forfettaria dal reddito si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti»
> e ancora:
> «non è concessa se l’impresa non provvede, in concreto, a sostenere l’onere della trasferta».

🔍 Cosa significa operativamente per le imprese di autotrasporto?
- Se non vengono riconosciute indennità o rimborsi di vitto/alloggio → la deduzione forfettaria non è applicabile.
- Se l’impresa sostiene anche spese inferiori agli importi forfettari → la deduzione spetta comunque, perché il forfait non richiede corrispondenza piena tra spesa e importo dedotto.

🧭 La logica della norma
La deduzione forfettaria è un’agevolazione ancorata al sostenimento di un costo reale.
Non è un beneficio automatico legato alla trasferta in sé, ma alla spesa che la trasferta comporta.

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🏛️ La posizione di Iovane & Partners
In un contesto dove la disciplina delle trasferte degli autisti è spesso interpretata in modo disomogeneo, questo chiarimento impone alle imprese una revisione dei propri processi interni:
- valutazione delle policy di rimborso,
- corretta imputazione delle spese,
- allineamento tra prassi aziendale e disciplina fiscale.

Una gestione coerente evita contestazioni e permette di applicare correttamente le agevolazioni previste dal TUIR.

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05/07/2026

📌 Regime forfettario: dal 2026 arriva un anno in più di controlli fiscali
(Analisi Iovane & Partners)

Dal 2026 il regime forfettario cambierà in modo significativo sul fronte dei controlli: l’Agenzia delle Entrate avrà un anno in più per verificare redditi, contributi e imposte dovute dai titolari di Partita IVA in regime agevolato.
Una modifica che, pur non alterando aliquote o soglie, incide direttamente sulla gestione del rischio fiscale.

🔍 Cosa significa, in concreto?
- La finestra di accertamento si allunga: più tempo per l’Amministrazione finanziaria per contestare irregolarità.
- Maggiore attenzione ai requisiti di accesso: compensi, cause di esclusione, rapporti con ex datori di lavoro.
- Focus sui costi “presunti”: il coefficiente di redditività diventa oggetto di analisi più frequente.
- Controlli incrociati più estesi: dati bancari, incassi elettronici, piattaforme digitali.

🧭 Perché questa novità conta davvero
Il forfettario è stato finora considerato un regime “semplice”, ma l’estensione dei termini di accertamento indica una direzione chiara: più compliance, più tracciabilità, meno margini di errore.
Per i professionisti e gli operatori economici significa una sola cosa: serve una gestione documentale impeccabile, anche se il regime non richiede la contabilità analitica.

🛡️ La nostra posizione
In Iovane & Partners leggiamo questa riforma come un invito alla prudenza:
- monitoraggio costante dei requisiti;
- verifica preventiva dei rapporti commerciali;
- archiviazione ordinata di ogni documento utile a ricostruire compensi e attività.

Il regime forfettario resta conveniente, ma non è più “leggero” come un tempo.
La differenza, dal 2026, la farà la qualità della consulenza.

03/07/2026

REGIME IVA DELLE PERMUTE: COSA CAMBIA DAVVERO DOPO IL “DECRETO FISCALE”

Nel 2026 il legislatore è intervenuto più volte su un tema spesso sottovalutato ma strategico per imprese, professionisti e operatori immobiliari: la determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative.

La permuta – lo ricordiamo – non è solo scambio di beni: comprende anche prestazioni di servizi rese come corrispettivo di altre cessioni o prestazioni. Ogni operazione, anche se inserita in un unico contratto, assume autonoma rilevanza IVA.

Dal “valore normale” al “criterio del costo”… fino al nuovo valore contrattuale con soglia minima

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una vera evoluzione normativa:

- Fino al 31/12/2025: base imponibile determinata sul valore normale.
- Dal 1/01/2026 (Legge di Bilancio): sostituzione con il criterio del costo, salvo operazioni tra parti correlate.
- Dal 24/05/2026 (DL 38/2026): nuovo impianto definitivo → la base imponibile è il valore monetario indicato nel contratto, purché non inferiore ai costi complessivi sostenuti da ciascuna parte.

Un passaggio che allinea la disciplina italiana ai principi europei e riduce le incertezze applicative, pur lasciando aperti alcuni nodi interpretativi (quali costi considerare? Solo quelli con IVA detraibile o tutti i costi economici?).

La “soglia minima”: il vero punto di attenzione

Il Decreto Fiscale introduce un limite invalicabile:
il valore dell’operazione non può essere inferiore ai costi riferibili al bene ceduto o al servizio reso.

Costi diretti (acquisto, produzione) e indiretti (trasporto, tempo del professionista, consulenze esterne): tutti elementi che richiedono una ricostruzione analitica e documentata.

Esempio pratico: quando la teoria incontra la realtà

Una società edile permuta un’area edificabile con un servizio di progettazione.
Il contratto attribuisce a entrambe le prestazioni un valore di € 250.000.

- L’impresa aveva sostenuto costi per € 220.000 → il valore contrattuale è valido e costituisce la base imponibile.
- Il progettista sostiene costi inferiori → anche in questo caso la base imponibile resta € 250.000, senza possibilità di riduzione.

Secondo Assonime, spetta ai verificatori dimostrare eventuali scostamenti tra valore contrattuale e costi effettivi. Fino ai chiarimenti ufficiali, nessuna sanzione dovrebbe applicarsi per la quantificazione dei costi.

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Perché è rilevante per imprese e professionisti

Il nuovo impianto normativo impone:

- maggiore attenzione nella redazione dei contratti;
- una ricostruzione puntuale dei costi;
- valutazioni preventive su operazioni “a cavallo” tra 2025 e 2026;
- un approccio documentale più rigoroso per evitare contestazioni.

In Iovane & Partners continuiamo a monitorare l’evoluzione normativa e le interpretazioni di prassi, per offrire ai nostri clienti soluzioni chiare, coerenti e pienamente conformi.

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