Studio Nest

Studio Nest

Condividi

10/08/2023

Studio Nest comunica a tutti i suoi clienti la chiusura dei propri uffici, dal 14 al 27 agosto.

Ritorneremo operativi lunedì 28 agosto, dalle 9:00 alle 19:00.

Per urgenze contattare al👩🏻‍💻
📲 +393928435527
🌐 www.consulenzeepratiche.com
📩 [email protected]

Buone vacanze❗️ 🏝️

28/07/2023

Uno dei maggiori problemi che affligge le società è la remunerazione del socio…

Qual è la soluzione migliore per regolamentare i compensi da corrispondere ai soci per l’attività prestata a favore della Srl❓

👉🏼 Lavoro subordinato (escluso ai soci amministratori) con partecipazioni di minoranza;
👉🏼 Fatturazione alla stessa Srl;

Ma quest’ultima scelta, oltre a comportare numerosi svantaggi, può esporre anche a rischi accertativi come la riqualificazione dei compensi fatturati in dividendi con disconoscimento del costo in capo alla Srl.

📳In questo contesto, l’istituto delle prestazioni accessorie (articolo 2345 del Codice civile), già applicabile alle Spa e alle Srl, può essere una valida soluzione, poiché permette di riconoscere un compenso periodico al professionista che presta la propria attività a favore della Srl, evitando tutti gli svantaggi gestionali e previdenziali.

🔸Tale istituto è applicabile anche alle Stp o Sta che utilizzano lo schema societario della Srl.
Sotto il profilo fiscale si ritiene che le prestazioni accessorie rese dai soci, che evidentemente non avrebbero più la necessità di mantenere la propria partita Iva, siano configurabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e deducibili dal reddito d’impresa delle Srl.

🔸Questa soluzione permette di regolare statutariamente gli obblighi dei singoli soci, vincolandoli allo svolgimento di specifiche prestazioni a favore della società con in cambio una remunerazione correlata alle attività effettivamente svolte.

📳Pertanto, possiamo dire che la prestazione accessoria può essere una valida modalità per andare a remunerare l’attività lavorativa del socio. Aspetto fondamentale è quello formale che richiede l’indicazione precisa di tutti gli aspetti inerenti l’attività lavorativa.

Vuoi saperne di più❓continua a seguirci per altri aggiornamenti ❗️👩🏻‍💻

📲 +393928435527
🌐 www.consulenzeepratiche.com
📩 [email protected]

03/07/2023

Appena trascorso il 30 giugno, termine ultimo per la presentazione della domanda di 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞, la prossima data da tenere a mente è quella del 𝟑𝟎 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, termine entro il quale ci sarà la comunicazione di accoglimento o diniego per la definizione agevolata.

👍🏻In caso di accoglimento, gli ammessi alla rottamazione dovranno procedere con il versamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione oppure delle rate scelte.

Per il perfezionamento della 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞📂, la prima delle scadenze da tenere a mente è fissata al 𝟑𝟏 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞, data entro la quale bisognerà pagare la prima o unica rata dovuta. In sede di presentazione dell’istanza di accesso è stato infatti possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate.

Successivamente alla prima scadenza del 𝟑𝟏 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞, bisognerà quindi annotare in calendario quella del 𝟑𝟎 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑, termine della seconda rata. I primi due versamenti copriranno il 𝟏𝟎% delle somme complessivamente dovute.
Si passerà poi allo scadenziario del prossimo anno e le rate della rottamazione quater dovranno essere versate il 𝟐𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨, il 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, il 𝟑𝟏 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 e il 𝟑𝟎 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐚𝐬𝐜𝐮𝐧 𝐚𝐧𝐧𝐨, 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒 (massimo 18 rate).

⚠️ Per i contribuenti che saranno chiamati a pagare le rate della rottamazione è previsto il termine di tolleranza di 5 giorni per procedere.

Vuoi saperne di più❓continua a seguirci per altri aggiornamenti ❗️👩🏻‍💻

📲 +393928435527
🌐 www.consulenzeepratiche.com
📩 [email protected]

Vuoi che la tua azienda sia il Azienda più quotato a Nocera Inferiore?
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.

Telefono

Indirizzo


Via Napoli, 59
Nocera Inferiore

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 15:00 - 19:00
Giovedì 15:00 - 19:00
Venerdì 09:30 - 15:00