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14/05/2026
Con la sentenza del 19 marzo 2026, causa C-371/24, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, ha posto un limite netto alla raccolta di dati biometrici da parte delle forze di polizia nell'ambito delle indagini penali.
Il caso origina dal fermo di un attivista a Parigi nel maggio 2020: assolto dal reato presupposto, era stato condannato a 300 euro per aver rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici e fotografici. La Corte d'Appello di Parigi ha chiesto alla CGUE se una normativa che impone tali rilievi a qualsiasi sospettato, senza margine di valutazione individuale, sia compatibile con il diritto UE.
La risposta è no. I dati biometrici rientrano nelle categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 10 della direttiva 2016/680: il loro trattamento è ammesso solo se strettamente necessario, con finalità specifiche e concrete definite dalla legge nazionale, e con motivazione adeguata per ogni singolo caso.
Quanto alla sanzione per il rifiuto: è legittima solo se la raccolta era essa stessa proporzionata e conforme al requisito di stretta necessità e nel caso concreto non lo era.
📖 Fonte: CGUE, Quinta Sezione, 19 marzo 2026, causa C-371/24, ECLI:EU:C:2026:219 – Diritto e Giustizia, 3 aprile 2026.
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