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22/06/2022
Con l’ordinanza della Cassazione Civile 16771/2022 è stato stabilito quanto segue. Non spetta l'assegno alla figlia maggiorenne senza progetti e volontà, ritenendo dunque corretta la richiesta di revoca di assegno di mantenimento avanzata dal padre, rigettando nel contempo il ricorso dei figli maggiorenni che vi si opponevano. Alla base di tale pronuncia vi è l'assunto dell'ingiustificato rifiuto da parte della maggiorenne, di due offerte lavorative procuratele dal padre, risultando dunque evidente una carenza di progettualità lavorativa o formativa. La vicenda processuale è la seguente. In un procedimento di divorzio due figli della coppia chiedono che il giudice disponga l'aumento del contributo mensile dovuto dal padre per il loro mantenimento. Il Tribunale però, accogliendo la domanda del padre, revoca completamente il suo obbligo di contribuzione, poi ripristinato a seguito di reclamo. Nel ricorrere in Cassazione la figlia rileva il travisamento dei fatti che emerge dal provvedimento impugnato, ribadendo prima di tutto la mala applicazione dei criteri che la Cassazione stessa detta in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Nel contempo nega la propria assenza di volontà nell'intraprendere un percorso formativo, per cui il giudice ha mal interpretato le ragioni del rifiuto delle offerte lavorative procuratele dal padre. Secondo la Corte di Cassazione però il mantenimento per i figli non è una misura assistenziale perpetua e per tal motivo la Cassazione rigetta il ricorso principale, così motivando la sua decisione.
23/05/2022
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3086 del 01.02.2022, prendendo spunto da una fattispecie di natura bancaria, hanno tracciato il perimetro dei poteri del C.T.U. con riferimento specifico ai termini preclusivi delle attività processuali delle parti. La vicenda ha ad oggetto un contenzioso insorto tra una banca ed alcuni eredi di un soggetto deceduto correntista dell’istituto di credito. Per accertare i fatti di causa era stata disposta una CTU grafologica sulle contabili. Il CTU aveva allargato la sua indagine anche a documenti non disconosciuti per cui era stata richiesta la nullità della consulenza tecnica e delle decisioni prese in sede di corte territoriale conseguenti. La suprema Corte tenendo ben presente i diversi orientamenti sul punto a conclusione di un articolato percorso motivazionale arricchito da una ricostruzione storica dell’istituto della Consulenza Tecnica d’Ufficio, vista come uno strumento a disposizione del Giudice al quale può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario l’acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune, poiché postulano una particolare competenza tecnica che il Giudice non possiede, enuncia cinque principi di diritto, attraverso i quali il Ctu non è più visto solo come uno strumento istruttorio, bensì come una "risorsa" per l'autorità competente a decidere dei fatti di causa. Attraverso i 5 principi di diritto affermati dalla Cassazione il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini predisposte e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può:
1) accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio;
2) acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
Inoltre, in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini predisposte e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Alla luce dei cinque principi enunciati di diritto, si desume che l'attività del consulente tecnico che si trasfonde anche nell'acquisizione di documenti concernenti fatti principali non oggetto di rituale produzione ex parte non è soggetta a preclusioni ed il CTU è tenuto unicamente a promuovere sull'acquisizione così operata il contraddittorio tra le parti, la cui violazione è denunciabile ad istanza delle medesime nei limiti indicati dall’articolo 157 comma 2 cpc.
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