Studio Legale Miele

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31/05/2021

La Cassazione nell'ordinanza n. 14106/2021  chiarisce che non costituiscegrave inadempimento tale da condurre alla risoluzione del contratto la sostituzione di uno smartphone malfunzionante con uno di colore diverso, se destinato a un uso professionale e non voluttuario.Un soggetto agisce innanzi al Giudice di Pace chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di uno smartphone.

L'attore espone che l'apparecchio, fin dal momento dell'acquisito, ha presentato gravi difetti connessi alla corretta trasmissione e ricezione della voce. Rivoltosi al centro assistenza della società, questo ha provveduto a sostituire l'apparecchio, consegnandone uno di colore grigio anziché bianco perla come quello acquistato in origine.

Ragione per la quale l'acquirente lo ha restituito un'altra volta, chiedendone la sostituzione con uno identico a quello acquistato inizialmente. Richiesta che però non è stata soddisfatta, tanto che a quel punto decide di chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.La domanda però viene rigettata. La condotta del venditore, per il giudicante, non integra infatti un grave inadempimento ai sensi dell'art 130 del Codice del Consumo. L'acquirente del resto ha accettato la sostituzione dello smartphone con uno di colore diverso e l'acquisto dell'apparecchio è stato effettuato per finalità lavorative. La parte soccombente presenta ricorso in cassazione. La Corte di Cassazione adita rigetta il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi.Prima di tutto gli Ermellini chiariscono che al caso di specie non si applica la Convenzione di Vienna perché non si è verificata una vendita tra parti aventi la propria sede di affari in due paesi diversi aderenti alla Convenzione, ma tra due soggetti che risiedono nello stesso paese.
Smentito inoltre il riferimento alla vendita su campione a distanza visto che il telefono ricevuto in sostituzione è stato ritirato presso il centro di assistenza.
Sulla diversità di colore dell'apparecchio sostituito, la Cassazione rileva come il giudice abbia tenuto conto dell'utilizzo dello smartphone come strumento di lavoro, dato mai contestato dall'acquirente.

25/05/2021

Esistono tre tipi di parole: parole che tutti conosciamo, parole che dovremmo sapere e parole che nessuno conosce. Non usare la terza categoria. Cit. JOHN GRISHAM

25/05/2021

⚖️Nel contratto di comodato una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene, affinché se ne serva per un tempo ed un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta (art. 1803 c.c.). 🏬Se il bene concesso in comodato è un alloggio sito in Condominio, è necessario il pagamento delle spese condominiali. In mancanza di accordo tra le parti, le spese condominiali gravano sul proprietario (comodante). Nondimeno, i contraenti possono imporre un onere al comodato, ad esempio, disponendo che tutte le spese siano a carico del comodatario, oppure ripartendo le spese con un criterio analogo a quello previsto in materia locatizia (sul comodatario gravano le spese di ordinaria manutenzione, sul comodante gravano le spese straordinarie).

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