Avv. Anna Avolio
la Cassazione si pronuncia in tema di cd. stalking occupazionale.
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui «integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima»
03/03/2022
È inammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) poiché, rendendo lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione.
È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 50 depositata oggi (redattore Franco Modugno) e anticipata con comunicato stampa del 15 febbraio 2022. Nella motivazione viene spiegato che il quesito referendario – mediante l’abrogazione di frammenti lessicali dell’articolo 579 Cp e la conseguente saldatura dei brani linguistici rimanenti – avrebbe reso penalmente lecita l’uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei tre casi di “consenso invalido” previsti dal terzo comma dello stesso articolo 579: quando è prestato da minori di 18 anni; da persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di alcool o stupefacenti; oppure è estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpito con inganno. Così facendo, sarebbe stata sancita, al contrario di quanto attualmente avviene, «la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo». L’approvazione del referendum, infatti, avrebbe reso lecito l’omicidio di chi vi abbia validamente consentito, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell’autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata.
La liceità, insomma, sarebbe andata ben al di là dei casi nei quali la fine della vita è voluta dal consenziente prigioniero del suo corpo a causa di malattia irreversibile, di dolori e di condizioni psicofisiche non più tollerabili.
La Corte ha rilevato che l’incriminazione dell’omicidio del consenziente, al di là della logica “statalista” in cui è stata pensata, risponde, nel mutato quadro costituzionale, allo scopo di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili di fronte a scelte estreme, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.
Quando viene in rilievo il bene “apicale” della vita umana, ha precisato la Corte, «la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima».
Una normativa come quella dell’articolo 579 Cp può essere pertanto modificata e sostituita dal legislatore, ma non puramente e semplicemente abrogata, senza che ne risulti compromesso il livello minimo di tutela della vita umana richiesto dalla Costituzione.
Questa tutela minima non sarebbe stata garantita dalla punibilità nei tre casi, prima indicati, di consenso invalido. Le situazioni di vulnerabilità e debolezza non si esauriscono nella minore età, infermità di mente e deficienza psichica, ma possono connettersi, oltre che alle condizioni di salute, a fattori di varia natura (affettivi, familiari, sociali o economici), e d’altra parte «l’esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive […], che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili».
La nuova disciplina del regime di acquisizione dei tabulati telefonici.
Dopo la pronuncia del 2 marzo 2021 della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione nel caso H.K. (causa C-746/18), anche a seguito dei contrastanti provvedimenti assunti dai Giudici italiani, è finalmente intervenuto il Governo, con un provvedimento d’urgenza, a delineare la nuova disciplina in tema di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici
Il legislatore italiano è quindi opportunamente intervenuto, sollecitato dalla giurisprudenza dell’Unione, ad individuare i casi e le modalità di accesso ai dati telefonici e telematici, consentendo tale forte intrusione nella privacy solamente in caso di:
reati con pena non inferiore a tre anni, consentendo una deroga a tale limite per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi;
sussistenza di sufficienti indizi;
rilevanza dei dati ai fini della prosecuzione delle indagini;
decreto motivato del Giudice su richiesta del Pubblico Ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
Data la rilevante invasività della data retention e la “frizione” della stessa con i diritti fondamentali dell’individuo, questa riforma è indubbiamente un traguardo importante per il nostro ordinamento che si è finalmente adeguato ai rigorosi parametri da anni imposti, in questa materia, dalle direttive europee e dalla giurisprudenza sovranazionale.
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