Studio Legale Alberti

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29/04/2022

AI FIGLI, POSSIBILE DARE ANCHE IL COGNOME MATERNO: LA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Non sarà più automatica l’attribuzione del cognome paterno: le norme che lo prevedono sono illegittime. Ora i nuovi nati porteranno quello di entrambi i genitori, a meno che loro stessi decidano diversamente.

Dopo decenni di battaglie delle donne, una condanna ricevuta da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (nel 2014) e una sentenza della Corte costituzionale (nel 2016) – che non sono bastate al Parlamento per superare la concezione patriarcale della famiglia e della potestà maritale, non più coerenti con il valore costituzionale dell’uguaglianza uomo donna, allineando così l’Italia agli altri Paesi europei – e falliti i tentativi di riforma della scorsa legislatura, è stata la Consulta, nella giornata del 27 aprile scorso, a dichiarare finalmente illegittima l’attribuzione automatica ai figli del solo cognome paterno.

D’ora in avanti, ai neonati sarà dunque assegnato il cognome di entrambi i genitori o anche solo quello della madre.

Una conquista storica, che riconosce alle donne italiane un diritto finora negato dall’art. 262 c.c.: quello di poter dare ai propri figli anche il proprio nome.

C’è però ancora da attendere perché è alle Camere che spetterà ora predisporre la regolamentazione di dettaglio.

Nel dare notizia della decisione, la Corte ha spiegato che, d’ora in avanti, “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.

È dunque piena “l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi”.

La Corte ha ritenuto infatti “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”. E ha spiegato che “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.

Una decisione, quella dell’altro ieri, assunta perché le regole attuali violano gli articoli 2, 3 e 117 co. 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

http://www.albertistudiolegale.com/660/ai-figli-possibile-dare-anche-il-cognome-materno-la-svolta-della-corte-costituzionale/

24/07/2019

Fino a quando il genitore deve mantenere i figli?

La Corte di Cassazione, VI sezione civile, con ordinanza n. 19696/19 depositata lo scorso 22 luglio, è tornata a pronunciarsi in tema di obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni.

I Giudici del Supremo Collegio, chiamati a pronunciarsi sul ricorso del padre, hanno richiamato innanzitutto l’indirizzo interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità per cui l’obbligo di mantenimento del genitore consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche dopo il raggiungimento della maggiore età ed in proporzione alle proprie risorse economiche, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente.

La prova del raggiungimento di tale grado di capacità può essere ricavata anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalle concrete esperienze maturate sul mercato del lavoro.
In ogni caso, hanno precisato gli Ermellini, non può essere addossata al figlio maggiorenne la prova che, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca ad ottenere, per fattori a lui non imputabili, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.

Tuttavia, non vanno ignorati diversi fattori come, ad esempio, il tempo intercorso dal completamento della formazione, l’età e altre circostanze che incidono sul tenore di vita del figlio maggiorenne che lo rendono di fatto indipendente dal contributo dei genitori.

Per leggere l'articolo intero 👉http://www.albertistudiolegale.com/621/fino-a-quando-il-genitore-deve-mantenere-i-figli/

31/12/2018

⭐️⭐️Buon 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ a tutti!! ⭐️⭐️ 🥳🥂🥳🥂🥳🥂🥳🥂🥳🥂🥂🥳🥂

24/12/2018

🎄🥂❤️TANTISSIMI AUGURI A TUTTI PER UN SERENO S.NATALE E UN 2019 RICCO DI FELICITÀ 🎄🥂❤️

Il nostro Studio riaprirà il 2 gennaio!

13/12/2018

COSA SI INTENDE PER BIGENITORIALITA'? LA PAROLA ALLA CASSAZIONE.

Intanto che l’iter che potrebbe portare all’approvazione definitiva del tanto dibattuto disegno di Legge Pillon in tema di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di una bigenitorialità “perfetta” è ancora in corso, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione sono intervenuti schierandosi in maniera non proprio conforme a quanto previsto dalla riforma.

Infatti, mentre l’art. 11 del Ddl prevede che i minori abbiano “il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale”, la Cassazione, con l’ordinanza n. 31902/18 depositata lo scorso 10 dicembre, ha precisato che il principio di bigenitorialità non può essere inteso ed applicato ricorrendo a meri calcoli matematici.

Il predetto principio va inteso piuttosto come “diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse", senza che ciò comporti “l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione del minore in quanto l’esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore”.

Se vuoi approfondire 🤓, leggi l'articolo intero cliccando su 👉 http://www.albertistudiolegale.com/580/cosa-si-intende-per-bigenitorialita-la-parola-alla-cassazione/ 👈

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