Studio Legale Forni, Perri e Associati

Studio Legale Forni, Perri e Associati

Condividi

20/05/2026

Separazione e figli minori: la giovane età non basta per privilegiare automaticamente la madre (sentenza settimana, 20 maggio 2026).

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia nata dal ricorso di un padre emiliano, che si era visto drasticamente ridurre i tempi di permanenza con i figli gemelli di 10 anni: dopo un iniziale collocamento paritario disposto dal Tribunale, la Corte d’Appello aveva infatti stabilito il collocamento prevalente presso la madre, limitando la frequentazione paterna a due pomeriggi a settimana e weekend alternati.

Secondo i giudici d’Appello, la “tenera età” dei bambini rendeva preferibile la figura materna. Ma la Cassazione ha ribaltato questa impostazione, definendola troppo astratta.

Per la Suprema Corte, le decisioni su affidamento, collocamento e tempi di frequentazione devono essere adottate nel rispetto dell’art. 337-ter c.c., norma che tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ne consegue che il giudice deve valutare in concreto la specifica realtà familiare e l’effettivo interesse dei figli, senza automatismi fondati solo sull’età dei minori.

Nel caso concreto, la Cassazione ha osservato che i giudici d’Appello avevano trascurato elementi decisivi: il padre seguiva quotidianamente i figli grazie ad un orario di lavoro compatibile con le esigenze familiari e poteva contare anche sul supporto della propria madre. Nonostante ciò, tali circostanze non erano state realmente valutate, preferendo invece un criterio “astratto” legato esclusivamente all’età dei bambini.

La Corte ha quindi fissato un principio chiaro: ai sensi dell’art. 337-ter c.c., i provvedimenti che incidono sul rapporto tra genitori e figli devono essere modellati sulla concreta realtà familiare e sull’interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Bologna e disposto un nuovo esame della vicenda davanti ad altri giudici.

Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 6078 del 17.3.2026

04/05/2026

Omesso mantenimento dei figli e responsabilità penale (sentenza della settimana, 4 maggio 2026)

Nella pronuncia in commento, la Cassazione chiarisce i confini tra due reati spesso confusi nella prassi, entrambi legati al mancato mantenimento dei figli.

Nel caso esaminato, un genitore aveva omesso per lungo tempo il versamento dell’assegno disposto dal giudice, con conseguenze concrete sulle condizioni di vita dei figli minori, fino a incidere sul soddisfacimento dei bisogni essenziali di questi ultimi.

Per comprendere la decisione occorre distinguere correttamente le due fattispecie.
L’art. 570-bis c.p. punisce il genitore che si sottrae all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito in sede civile (separazione, divorzio o affidamento dei figli). Si tratta di un reato che si realizza con il semplice inadempimento: non è necessario dimostrare che i figli abbiano effettivamente patito una situazione di bisogno.

Diversa è la fattispecie prevista dall’art. 570, comma 2, n. 2 c.p., che punisce chi fa mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza. Qui non basta il mancato pagamento: è necessario che da tale condotta derivi una conseguenza più grave, cioè che i figli restino privi di quanto indispensabile per vivere (vitto, alloggio, cure essenziali).

È proprio questo elemento ulteriore a segnare il rapporto tra le due norme. La Cassazione afferma che, quando il mancato pagamento produce la privazione dei mezzi di sussistenza, il reato di cui all’art. 570-bis resta assorbito in quello più grave previsto dall’art. 570, comma 2: non si applicano entrambe le norme, ma solo quest’ultima.

Altro aspetto riguarda il trattamento sanzionatorio. Il 570-bis rinvia alle pene dell’art. 570, ma solo nella loro configurazione “base”. Nel comma 2 dell’art. 570, invece, la risposta è più incisiva perché, a fronte di una lesione concreta delle esigenze di vita dei minori, si cumulano pena detentiva e pena pecuniaria.

Infine, la Corte affronta il tema dell’incapacità economica quale scriminante del reato. L’imputato aveva cercato di dimostrare la propria impossibilità di adempiere producendo elementi quali lo stato di disoccupazione, le condizioni di disagio economico, il fatto di vivere a carico della madre e della convivente e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, tali circostanze sono state ritenute insufficienti: si tratta di indici di difficoltà, ma non provano una impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere, unica condizione che può escludere la responsabilità penale.

La pronuncia conferma così un orientamento rigoroso: quando l’inadempimento incide concretamente sul sostentamento dei figli, si entra nel campo del reato più grave, con conseguenze penali più severe.

Cass. pen., sez. VI, n. 12321 del 1.4.2026

16/04/2026

Telefonata all’amante e separazione: la trascrizione basta per l’addebito (sentenza della settimana, 16 aprile 2026).

Una telefonata può pesare più di quanto si pensi in una causa di separazione. Con l’ordinanza n. 2409 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che anche la semplice trascrizione di una conversazione può essere sufficiente per arrivare all’addebito della separazione, ossia all’accertamento giudiziale che la crisi matrimoniale è imputabile alla violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei due coniugi.

Nel caso concreto, la moglie aveva registrato una telefonata tra il marito e la sua amante, producendo in giudizio la relativa trascrizione (ma non il supporto audio). Dal testo emergevano chiaramente sia la relazione extraconiugale sia riferimenti al rapporto coniugale. La Corte d’Appello ha ritenuto che tali elementi, uniti alla prolungata violazione dei doveri di assistenza morale da parte del marito, fossero sufficienti a individuare in lui il responsabile della crisi matrimoniale. La Cassazione ha confermato integralmente questa ricostruzione.

Il passaggio più rilevante della decisione riguarda il valore della prova. Le registrazioni – e le loro trascrizioni – rientrano tra le cosiddette “riproduzioni” e possono essere utilizzate in giudizio. Tuttavia, per contestarle non basta una generica opposizione: è necessario un disconoscimento chiaro, preciso e circostanziato, che indichi concretamente perché il contenuto non corrisponderebbe alla realtà.

Nel caso esaminato, il marito non ha mai messo realmente in discussione né l’esistenza della conversazione né la fedeltà della trascrizione. Si è limitato a eccepire che il file audio originale non fosse stato depositato agli atti. Una contestazione ritenuta insufficiente: proprio per questo, la trascrizione è stata considerata pienamente attendibile e utilizzabile ai fini della decisione.

La Corte precisa, in via generale, che solo quando la contestazione è formulata in modo adeguato il giudice può valutare la conformità della riproduzione anche attraverso altri elementi di prova. Ma non era questo il caso: qui la mancanza di un disconoscimento specifico ha reso la trascrizione di per sé idonea a dimostrare i fatti.

La decisione offre un’indicazione chiara: nei procedimenti di separazione, comportamenti come l’infedeltà – se accertati e inseriti nel contesto complessivo del rapporto – possono condurre all’addebito, e anche una prova documentale apparentemente “semplice”, come una trascrizione non contestata, può risultare decisiva.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 2409 del 5.2.2026

07/04/2026

Rottura del fidanzamento: la promessa di restituire le somme vincola al pagamento (sentenza della settimana, 7 aprile 2026).

A seguito della fine di una relazione, una donna agisce in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate all’ex compagno per l’acquisto di arredi destinati alla futura casa comune. L’uomo aveva trattenuto i beni, ma – elemento decisivo della vicenda – si era anche impegnato a restituire il denaro ricevuto.
La controversia giunge in Cassazione, che respinge il ricorso e chiarisce il punto centrale: la promessa di pagamento ha un valore autonomo e particolarmente incisivo.
Secondo la Corte, quando una parte promette di pagare una somma, il creditore può fondare direttamente su tale promessa la propria domanda di restituzione, senza dover dimostrare in modo analitico il rapporto originario. Spetta invece a chi ha promesso provare che quell’obbligo non esiste o non è valido.
Nel caso concreto, questa prova non è stata fornita. Al contrario, i giudici di merito avevano accertato che le somme erano state effettivamente versate dalla donna per l’acquisto dei mobili, poi rimasti nella disponibilità dell’ex partner.
La Cassazione aggiunge un chiarimento di rilievo pratico: anche se la vicenda potrebbe essere ricondotta all’ingiustificato arricchimento, la presenza di una promessa di pagamento rende superflua tale qualificazione. Una volta cessato il rapporto personale, le attribuzioni patrimoniali effettuate in vista della vita comune perdono giustificazione e, se accompagnate da un impegno restitutorio, danno luogo a un obbligo pienamente esigibile.
In definitiva, la decisione conferma che la promessa di pagamento costituisce uno strumento forte di tutela: chi promette di restituire, deve poi adempiere, salvo provare il contrario.

Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5497 del 11.3.2026

02/02/2026

Covid e locazioni ad uso commerciale: tutele del conduttore impossibilitato all’utilizzo del locale per via del lock-down (sentenza della settimana, 2 febbraio 2026)

Durante il periodo delle restrizioni anti-Covid si è posto un problema molto concreto per tanti operatori economici: che cosa succede al canone di locazione quando un’attività commerciale è costretta a chiudere per legge?
In altre parole, il conduttore che non può utilizzare l’immobile può chiedere una riduzione dell’affitto?

Su questo tema, per molto tempo, le risposte della giurisprudenza non sono state univoche. Alcuni giudici di merito – come il Tribunale di Roma – avevano ritenuto possibile una riduzione proporzionale del canone, riconoscendo che l’emergenza sanitaria aveva inciso in modo eccezionale sull’equilibrio del contratto.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia qui commentata, ha però scelto una strada diversa e piuttosto netta. Secondo la Suprema Corte, il conduttore non ha il diritto di chiedere direttamente al giudice la riduzione del canone. Il motivo è tecnico, ma può essere riassunto così: nel nostro ordinamento le azioni che modificano un contratto (come la riduzione del canone) sono “tipiche”, cioè previste espressamente dalla legge, e non possono essere create dal giudice caso per caso.

Di conseguenza, quando l’immobile non è utilizzabile a causa delle restrizioni anti-Covid, l’unica azione che il conduttore può proporre è quella di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. In pratica: il conduttore può chiedere di sciogliere il contratto, ma non di mantenerlo pagando meno. A quel punto, spetta al locatore decidere se accettare lo scioglimento del rapporto oppure evitare la risoluzione offrendo una riduzione “equa” del canone. La riduzione, quindi, non nasce da un diritto del conduttore, ma da una scelta difensiva del proprietario.

Questa impostazione, tuttavia, non è esente da critiche. Nella realtà, infatti, per molti conduttori la risoluzione del contratto rappresenta una soluzione poco praticabile, se non addirittura dannosa: perdere il locale può significare compromettere definitivamente l’attività. Proprio per questo, nella maggior parte dei casi, l’interesse concreto è quello di continuare il rapporto a condizioni economiche sostenibili, non di interromperlo.

La decisione della Cassazione rischia quindi di limitare fortemente la tutela giudiziale dei conduttori, poiché li costringe a scegliere tra due alternative entrambe sfavorevoli: continuare a pagare un canone pieno per un immobile inutilizzabile, oppure risolvere il contratto con tutte le conseguenze negative che ne derivano.

Il risultato pratico è che il peso economico dell’emergenza pandemica finisce per gravare quasi interamente sui conduttori, lasciando poco spazio a soluzioni riequilibratrici imposte dal giudice.

Cassazione Civile, 16 giugno 2025, n. 16113

Vuoi che la tua azienda sia il Studio Legale più quotato a Modena?
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.

Telefono

Indirizzo


Via Emilia Est, 18/2
Modena
41124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00