Synopia

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Photos from Synopia's post 27/06/2016

Il 23 giugno si è tenuto il primo di una serie di incontri sulla "TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE E DEL PROFESSIONISTA". Nicoló Marin, socio di Synopia, e Alberto Greco hanno trattato l'argomento anche in ottica di passaggio generazionale.
Un ringraziamento speciale a Edoardo Tocchetti di Finanza & Futuro (Gruppo Deutsche Bank) per l'organizzazione di un incontro su temi di così grande attualità ed interesse.
Synopia / Nicolò Marin / Umberto Palaia / Roberto Cava

Photos 09/09/2014

MONITORAGGIO DEI CAPITALI ALL'ESTERO

La disciplina sul monitoraggio fiscale afferma che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, ossia nel modulo RW.
Il Fisco italiano ha precisato che si considerano attività estere di natura finanziaria quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Vengono citati ad esempio:
- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui: le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all’estero;
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.
Hai investimenti all’estero? Hai segnalato correttamente al fisco italiano il possesso di tali investimenti?
Synopia fornisce alla propria clientela un servizio di verifica sul rispetto della normativa inerente il monitoraggio dei propri investimenti all’estero.

Photos 14/07/2014

PER LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E' ORA CHIARA LA TIPOLOGIA DI REDDITO

Nell’ottica di un rilancio economico che passa per forza dalla crescita dimensionale, la STP costituisce un’opportunità per quei soggetti che vogliono modernizzare la professione, consentire l’ingresso anche a soci finanziatori e sfruttare i vantaggi della multidisciplinarietà.
Si ricorda che l’art. 10 della Legge 12 n. 183/2011, pur introducendo un nuovo strumento utile a incrementare l’imprenditoria professionale con l’estensione del capitale a soci esterni anche non appartenenti a ordini professionali, nulla aveva disposto per quel che concerne la questione del reddito prodotto a mezzo di questa forma societaria.
Il Decreto legislativo approvato dal Governo il 20 giugno 2014 in via preliminare, contenente numerose semplificazioni fiscali (c.d. Decreto Semplificazioni), con l’art. 11 ha previsto che per le società tra professionisti (c.d. STP) torna applicabile la normativa fiscale prevista per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni ai sensi dell’art. 5 del TUIR, con la conseguente imputazione per trasparenza del reddito ai singoli soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili. Tale criterio vale anche ai fini Irap così come per gli obblighi previdenziali.
Si riassumono di seguiti i principali aspetti fiscali a seguito del “decreto semplificazioni”:
• I redditi prodotti dalla STP costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR, in quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma comune di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del medesimo testo unico;
• il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Medesimo discorso anche ai fini Irap (si ricorda che l’orientamento costante della Cassazione – si veda tra le altre l’ordinanza 22506/2012 – consente agli studi associati di dimostrare di essere “non autonomamente organizzati”, quindi non soggetti a Irap);
• i compensi corrisposti alla STP sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%;
• considerato che i redditi delle STP generano redditi da lavoro autonomo, alle fatture emesse da tali società sarà applicato, nei confronti del cliente, il contributo integrativo della cassa (al 4%) che sarà poi versato alla cassa di categoria. Inoltre, dovranno essere versati i contributi previdenziali soggettivi alla rispettiva cassa di previdenza;
• con riferimento al socio non professionista si dovrebbero avere due casi (ancorché si auspica, una volta pubblicato il Decreto semplificazioni, un chiarimento ministeriale):
• nel caso di persona fisica tornerà l’applicazione dell’Irpef;
• se il socio non professionista è un imprenditore l’utile ovvero perdita che si avrà dalla partecipazione nella STP andrà ad incrementare ovvero diminuire il reddito d’impresa di tale socio, secondo le ordinarie regole della trasparenza fiscale.

Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) - DATEV KOINOS 01/06/2014

IMU? TASI? TARI?
Facciamo un po' di chiarezza sulla nuova Imposta Unica Comunale

Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) - DATEV KOINOS La nuova Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) che si compone di: IMU, TASI, TARI

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