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14/02/2024

🔸Nuove linee guida del Garante Privacy: Limiti alla conservazione dei metadati delle e-mail aziendali
Il Garante Privacy ha pubblicato recentemente un documento di indirizzo che offre importanti linee guida sul trattamento dei dati personali, con particolare attenzione alla durata di conservazione dei delle e-mail aziendali.
I metadati della posta elettronica includono informazioni come mittente, destinatario, data e ora di invio, oggetto dell’e-mail e dimensioni del file.
I termini indicati sono estremamente ridotti. Viene infatti imposto un limite massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore.
Secondo le indicazioni del Garante, i fornitori di posta elettronica in modalità Cloud non permettono al datore di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati e/o ridurre il periodo di conservazione, essendo configurati in modo da raccoglie e conservare by default i Metadati.
L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
I datori di lavoro dovranno quindi:
• verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti consentano di modificare le impostazioni di base
• in alternativa, cessare l’utilizzo di tali programmi.
Tuttavia, nel caso in cui sia necessario allungare il periodo di conservazione dei metadati per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare sarà compito del Titolare attivare il meccanismo di garanzia previsto dallo statuto dei lavoratori ossia sottoscrivere un accordo sindacale o richiedere l’autorizzazione all’ispettorato del lavoro.

17/03/2023

🔹 Prescrizioni mediche digitali, il Garante sollecita maggiori garanzie sui dati personali sanitari dei cittadini 🔹

L' Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato un parere al Ministero della Salute riguardo allo schema di decreto che definisce le modalità di accesso alle prescrizioni di medicinali rilasciate su territorio nazionale a pazienti che intendono utilizzarle in un altro stato dell’UE.

L’Autorità, a tal proposito, ha sottolineato la necessità di maggiori garanzie in materia di dati sulla salute, così come è altrettanto importante chiarire i rapporti tra i diversi soggetti (medici prescrittori, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze ecc.) coinvolti nel processo di generazione/utilizzo della ricetta transfrontaliera, andando a specificare la titolarità del trattamento, la corretta base giuridica e il motivo di interesse pubblico rilevante che consentono il trattamento dei dati.

Inoltre, il Ministero della salute dovrà attivarsi per rendere conformi le modalità attraverso le quali il Sistema Tessera sanitaria rende disponibili i dati ai Fascicoli Sanitari Elettronici e ai dossier farmaceutici attraverso l’infrastruttura nazionale.

̀digitale

06/02/2023

◾ Il monito del Garante della Privacy contro l'archiviazione di materiale investigativo su cloud non soggetti a giurisdizione nazionale ◾

Nell’audizione per l’indagine conoscitiva sulle al , il presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Pasquale ha sottolineato che sarebbe opportuno vietare il ricorso a software-spia o app scaricati da piattaforme liberamente accessibili a tutti, così come sarebbe opportuno segnalare il rischio per la tutela dei dati e la segretezza delle investigazioni derivante dall’utilizzo di sistemi per l’archiviazione, i cui server sono allocati in territori non soggetti alla giurisdizione nazionale.

I software come mezzo di ricerca della prova sono da ritenersi estremamente invasivi, pertanto, se il Parlamento prendesse in reale considerazione questi strumenti di captazione, è necessario che si tenga ben presente il principio di proporzionalità tra esigenze investigative e riservatezza.

I trojan, qualora divenissero strumenti leciti di captazione, dovrebbero riguardare esclusivamente i destinatari dell’autorizzazione giudiziaria e non interferire su altre piattaforme accessibili a tutti.

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