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21/01/2025
I PROFESSIONISTI ALLA ROUNDTABLE DI SOSTENIBILITA’ IN SDA BOCCONI
📌 Al Lancio la nuova service line ESG Reporting dello Studio Locatelli & Associati
Nella giornata di domani mercoledì 22 gennaio 2025 la Dott.ssa Silvia Ravani ed il Dott. Alessio Ghidone prenderanno parte alla roundtable organizzata da SDA Bocconi – School of Management dal titolo “La filiera sostenibile tra Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)”.
Una reunion atta ad un dinamico confronto tra esperti nell’ambito dell’area tematica della Sustainability, Diversity & Inclusion, approfondendo i profili operativi degli ESRS Standards con un approccio pragmatico e fattivo.
La partecipazione all’evento si colloca pienamente nell’alveo delle attività condotte dalla nuova service line dello Studio Locatelli Sani Ravani & Associati denominata “ESG Reporting & Sustainability Advisory”, di cui la Dott.ssa Ravani ed il Dott. Ghidone ne sono membri attivi, supportando nel quotidiano imprese ed imprenditori nella compliance, in veste di soggetti obbligati ovvero in via volontaristica, alla normativa comunitaria in tema di sostenibilità.
☎Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02-745560 / 02-89053947, o scrivi a: [email protected]
08/10/2024
LA CORPORATE SUSTAINABILITY DIRECTIVE (2022/2464/UE): ITER NORMATIVO E PORTATA INNOVATIVA
La Direttiva 2022/2464/UE, meglio nota come “Corporate Sustainability Directive” (o in breve CSRD), rappresenta uno dei più recenti contributi del legislatore comunitario in termini di reporting di sostenibilità, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, il provvedimento modifica e migliora il disposto di cui alla Direttiva 2014/95/UE anche nota come “Non Financial Reporting Directive” (in breve NFRD).
Tuttavia, a ben vedere, i contributi normativi da parte del legislatore di Bruxelles sul tema del reporting di sostenibilità hanno subito un’evoluzione nel corso degli anni, di cui la CSRD rappresenta solo, in ordine cronologico, la direttiva più recente in termini di emanazione e recepimento nel nostro Paese. In particolare:
• le prime riflessioni sono contenute della Direttiva n. 2013/34/UE (cd. Direttiva Accounting) che introduce le tematiche di responsabilità ambientale e sociale;
• segue la già citata Direttiva NFRD, che per prima impone l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese, introducendo come tool di riferimento la Dichiarazione Non Finanziaria (cd. DNF);
• giungono poi le Comunicazioni della Commissione n. 2017/C 215/01 e n. 2019/C 209/01 che cercano di colmare alcune carenze della NFRD (che richiamano integralmente), senza tuttavia risolvere la problematica principale, ovverosia l’assenza di uno standard di rendicontazione univoco per gli operatori;
• pressoché in contemporanea viene emanato il Regolamento n. 2019/2088, noto anche come “Sustainable Financial Disclosure Regulation” (in breve SFDR) atto alla regolamentazione della reportistica non finanziaria nel settore dei servizi finanziari.
Infine, nel 2022, si arriva alla direttiva CSRD, la cui portata innovativa si sostanzia nei seguenti principali aspetti:
1. viene incrementata, rispetto alla NFRD, la platea dei soggetti obbligati con un meccanismo progressivo a cascata incrementale;
2. vengono definite le informazioni non finanziarie essenziali da riportare nel report di sostenibilità;
3. viene incaricato l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) di redigere dei principi contabili di sostenibilità (ESRS) che costituiscono il paradigma di riferimento da applicarsi per questa tipologia di reporting;
4. si introduce la limited assurance per le non financial information a cura di un soggetto terzo indipendente.
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25/09/2024
Report di sostenibilità
Quando si parla di rendicontazione di sostenibilità si fa riferimento ad un quadro normativo comunitario che individua, a d oggi, solo una minoranza di soggetti obbligati, mentre di fatto si tratta di una scelta volontaristica per la maggior parte delle imprese operanti nel contesto europeo.
A parziale mitigazione di quanto poc’anzi affermato, va rilevato come il legislatore di Bruxelles a partire dalla direttiva CSRD, che avremo modo di commentare diffusamente su queste pagine, sta adottando un approccio estensivo, prevedendo un’espansione a cascata progressiva dei soggetti tenuti a questo tipo di adempimento.
Tutto ciò premesso, contrariamente al pensiero comune, non solo le imprese di grandi dimensioni pubblicano informazioni sulla sostenibilità, ma anche quelle di size inferiore si stanno muovendo in tal senso. In Italia è recentemente scattata la corsa ai bilanci green e sono le PMI che hanno dato una spinta fortissima all’incremento della diffusione dei sustainability report seppur non siano obbligate, proprio in forza del fatto che questo strumento viene sempre più percepito come un’opportunità, come un elemento distintivo che consente all’impresa di differenziarsi dai propri competitor.
Quali sono, dunque, a livello macroeconomico, le variabili alla base della diffusione dei report di sostenibilità? I principali driver riconosciuti sono i seguenti:
1. Dimensioni di impresa;
2. Struttura proprietaria;
3. Governance e caratteristiche del management;
4. Settori controversi ad alto impatto;
5. Pressione da parte degli stakeholder;
6. Performance;
7. Regolamentazione.
Alla luce di quanto sopra possiamo dunque concludere individuando i principali vantaggi per le aziende che decidono di adottare il corporate sustainability reporting su base volontaria, ovvero poiché obbligate:
1. Incremento del valore di impresa;
2. Maggiore liquidità del titolo azionario in borsa (per le quotate);
3. Riduzione del costo del capitale di debito;
4. Incremento della brand identity e della reputazione aziendale;
5. Miglioramento dei processi decisionali e delle prassi aziendali;
6. Incremento delle performance ESG compliant.
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28/03/2024
WELFARE AZIENDALE E PREMI DI RISULTATO:
Premi di risultato
I premi di risultato sono somme erogate ai dipendenti sottese al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. I suddetti devono essere predeterminati sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, nei quali, sono previsti i criteri di adeguata misurazione e verifica, nonché il periodo congruo entro il quale deve essere verificato il raggiungimento dei risultati.
Il principale vantaggio fiscale a favore del dipendente risiede nella possibilità di assoggettare il valore di tali premi ad imposta sostitutiva IRPEF pari al 5%, con un limite massimo di reddito di 3.000 euro lordi. Per il computo di tale valore è necessario considerare tutti i premi percepiti dal dipendente nel periodo d'imposta, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
I dipendenti a cui è possibile riconoscere tali premi devono possedere i seguenti requisiti:
1. Percezione, nell'anno precedente alla corresponsione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. A tal fine sono da escludersi sia i redditi soggetti a tassazione separata che i redditi soggetti ad imposta sostitutiva.
2. Sono titolari di rapporto di lavoro subordinato, essendo esclusi i lavoratori parasubordinati.
Nel caso di aziende con rappresentazione sindacale i risultati-obiettivo, devono essere stabiliti tramite contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU. In assenza di rappresentanza sindacale, la società può alternativamente:
• Recepire il contratto collettivo territoriale di settore, si sottolinea che in tale ipotesi sarà recepita non solo la previsione agevolativa, ma l'intera regolamentazione.
• Stipulare contratti collettivi aziendali con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il contratto collettivo può prevedere la possibilità di convertire il premio con i beni e servizi di cui all'art. 51 c. 2 e 3 del TUIR (es. abbonamento mezzi di trasporto, previdenza complementare e assistenza sanitaria, azioni, auto, prestiti, fabbricati).
Welfare aziendale
Rientrano tra il cd. welfare aziendale l'insieme di prestazioni, opere e servizi a favore del dipendente, principalmente sotto forma di rimborso spese, con finalità di rilevanza sociale (art. 51 TUIR c.2 lett. f e seguenti). All'interno di tale categoria rientrano tutte le spese relative ad opere e servizi di utilità sociale, spese per educazione ed istruzione, spese per assistenza familiari anziani e/o non autosufficienti, spese aventi finalità medica o culturale, contributi per forme di previdenza complementare e/o premi assicurativi.
Il vantaggio fiscale a favore del dipendente risiede nell'esclusione dal reddito imponibile degli importi erogati, a condizione che tali benefit siano riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a specifiche categorie di dipendenti, senza che si configuri una prestazione ad personam. A beneficiare di tali benefit possono essere anche i familiari dei dipendenti rientranti nella previsione di cui all'art. 12 TUIR.
A carico dell'impresa il vantaggio principale risiede nella relativa flessibilità organizzativa; in particolare, è possibile implementare un piano di welfare aziendale anche tramite un semplice regolamento aziendale. In ogni caso, in tale scenario è necessario che dal regolamento derivi un obbligo negoziale a carico del datore di lavoro, il quale riconosce un diritto al lavoratore a percepire il rimborso spese/erogazione del welfare.
Fringe benefit generici
Si rammenta che, laddove si voglia riconoscere ai dipendenti forme più libere rispetto ai premi, senza dover transitare per l'impianto più complesso del contratto collettivo, è pur sempre possibile ricorrere ai fringe benefit generici. In particolare, per il 2024 è stata estesa la deroga al regime di non imponibilità dei fringe benefit, elevando a 1.000 euro (2.000 per i soggetti con figli a carico) l'ordinario limite di 258,23 euro di non imponibilità IRPEF. Rientrano tra i fringe benefit tutte le somme in denaro o natura previste dall'art. 51 c.2 del TUIR, con particolare estensione anche alle spese per le utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale), l'affitto per la prima casa o gli interessi passivi sul mutuo.
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