Studio legale Lonoce
25/06/2026
Gianni Alemanno, come ha sempre dichiarato, era estraneo ai fatti che gli sono contestati, mi auguro che presto la Corte EDU compia un atto di Giustizia dopo aver verificato il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di legalità riguardanti l'impianto accusatorio del reato di traffico di influenze!
Da Indipendenza a Futuro Nazionale, Gianni Alemanno riparte dall’affetto dei suoi vecchi e nuovi amici Nella mattinata del 24 giugno u.s., all'uscita dal carcere di Rebibbia, Gianni Alemanno ha trovato ad attenderlo un folto gruppo di amici e sostenitori del suo movimento politico,…
17/06/2026
Osservazioni sul nuovo reato di “femminicidio” introdotto con l’ art.577- bis del codice penale.
L’acume giuridico del legislatore italiano sorprende non solo ogni giurista, ma perfino uno studente in giurisprudenza.
L’intervista sotto un fuoco incrociato del Generale Roberto Vannacci nella trasmissione “E’ sempre carta bianca” del 16 giugno 2026, a cura di Bianca Berlinguer, con la partecipazione della giornalista Luisella Costamagna suscita alcune considerazioni.
Non entro in argomento sui contenuti formali riguardanti la conduzione del programma e la tipologia delle domande rivolte al Generale in un ambiente che, stante il supporto offerto dalla Costamagna appariva del tutto ostile.
Mi limiterò invece ad alcuni rilievi sul tema del “femminicidio” sul quale la conduttrice ha scelto di confrontarsi con l’on. Vannacci.
Nell’art.575 del codice penale vi è scritto che chiunque cagiona la morte di un uomo sia punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, pena che può essere aumentata in presenza di aggravanti.
Con la legge n. 181/2025, sotto una spinta emotiva ed irrazionale, è stato introdotto il “femminicidio”, un delitto previsto dall’art. 577-bis cod.pen. che punisce con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna per motivi legati a odio, discriminazione di genere, o condotte di possesso, controllo e dominio.
Il nuovo reato di femminicidio non è un semplice duplicato dell'omicidio aggravato (artt. 575 e 577 c.p.), ma una fattispecie autonoma che attribuisce al genere la matrice del crimine e punisce l'uccisione di una donna in quanto riconosce in tale condotta criminosa l’esistenza nell’autore del delitto di una discriminazione, di una prevaricazione e di un odio verso una persona di sesso femminile.
E’ sotto gli occhi di tutti, ad eccezione della “moderatrice” della trasmissione “E’ sempre carta bianca” e della giornalista sua ospite che l'art. 575 c.p. e le aggravanti, già previste dagli artt. 576 e 577 c.p. (es. per motivi abietti o futili, crudeltà, o contro il coniuge/convivente) permettevano già di punire i casi più gravi con l'ergastolo, come ha sottolineato l’on. Vannacci rispondendo alle incalzanti domande nel corso dell’intervista.
Pertanto l'introduzione di un reato autonomo è stato superfluo sul piano pratico-repressivo. Infatti, aggiungere una nuova fattispecie di reato non fa altro che creare confusione interpretativa, specialmente nel difficile onere probatorio di dimostrare l'intenzione del colpevole di uccidere una persona "in quanto donna".
La nuova fattispecie penale di reato non è altro che un uso distorto del diritto penale, utilizzato come scorciatoia verso una deriva securitaria, con l’introduzione di plurime fattispecie penali in una visione populistica che ne valorizza la funzione punitiva che dovrebbe, invece, essere ridotta al minimo e solo in presenza di beni di indubbio valore costituzionale.
I fautori del delitto di femminicidio fondano i loro convincimenti sulla considerazione che esisteva nei Paesi dell’America latina in cui però è diverso il contesto culturale e sociale caratterizzato da una forte componente discriminatoria, sessista e violenta contro le donne.
Tuttavia questo fenomeno criminologico è incomparabile con la realtà italiana, che ha un tasso di tali delitti tra i più bassi in Europa.
Qualche riflessione poi va fatta anche sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza.
Come mai una analoga previsione non è stata introdotta nel caso di discriminazione o odio per gli stessi motivi ad altre fattispecie che riguardano variegati generi, raccolti tutti sotto la sigla LGBT.
Il delitto di femminicidio trae l’ispirazione dalla direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e dalla Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall’Italia nel 2013) che riconosce “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”, imponendo, all’art. 1, agli Stati di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”.
Invece ci ritroviamo in presenza di una legge che, se per un verso privilegia un genere a scapito di un altro, elemento questo stesso non condivisibile, comporta la conseguenza che l’appartenere a un genere diverso implica una tutela diversa.
E’ davvero singolare che una donna debba chiedere di essere tutelata perché diversa, ma sarebbe più giusto che l’attenzione fosse spostata su uomini, donne e ogni altro genere, perché tutti indistintamente devono essere considerati uguali in quanto tutti sono esseri umani.
Non bisogna dimenticare che, come è accaduto per altre pessime riforme, la legge sul femminicidio è stata approvata con un voto bipartisan, espressione di un populismo penale di pura propaganda, che dissimula un vero e proprio anti umanesimo legislativo.
Nella sostanza quello che si è voluto fare è stato creare una nuova fattispecie delittuosa, quella del reato di femminicidio, in cui è prevista la pena dell’ergastolo e non una semplice aggravante dell’omicidio.
Non vi è chi non veda come si tratti di un delitto simbolico, privo di base criminologica adeguata nella realtà nazionale, che differenzia ingiustamente i generi e prevede, senza alcuna necessità, l’aggravio di una pena già elevata.
Purtroppo, con l’ausilio dei media si è creata l’aspettativa di un reato nuovo e finalmente risolutivo di un fenomeno che nella realtà non esiste nelle dimensioni paventate.
In termini statistici il caso Italia è differente rispetto da quello dei Paesi del continente americano ed ha un tasso uccisione di persone di sesso femminile tra i più bassi in Europa, per cui quello del femminicidio resta un fenomeno “gonfiato” che purtroppo allarma fuor misura l’opinione dei media, pur collocandosi al di fuori di ogni realistica dimensione sulla base dei dati statistici e criminologici nazionali e internazionali.
Si auspica quindi che il legislatore adotti le necessarie correzioni attraverso l’abrogazione di tale fattispecie di reato e la modifica dell’art.575 cod. pen. in cui potrebbero essere inserite le aggravanti collegate alla minore età della parte offesa, alla fragilità, alla disabilità, all’età avanzata e a quant’altro si riterrà necessario, eliminando ogni incostituzionale disuguaglianza per ragioni di genere.
Una buona politica criminale dovrebbe prediligere la semplificazione dei reati e non la loro implementazione, un iter processuale più rapido ed una pena certa che non si discosti dai criteri della umanità e di una giustizia giusta, perché sono questi i pilastri fondamentali di una politica criminale moderna ed efficiente, perfettamente in linea con i principi costituzionali e sovranazionali.
11/06/2026
Gli eventi drammatici e le irregolari ed illegittime forzature che precedettero la nascita della repubblica.
La repubblica italiana non è stata mai proclamata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite come era previsto dal D.L.L. n.219/1946, ma da una delibera di trasferimento dei poteri del Consiglio dei Ministri presieduto da Alcide De Gasperi adottata la notte tra il 12 ed il 13 giugno 1946, cioè con un atto amministrativo irrituale.
Che fine ha fatto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 della Gazzetta Ufficiale, pubblicata il 1° luglio 1946 (Anno 87) che attestava una data diversa e quindi falsa, quella del 18/06/1946, in cui si attribuisce a De Gasperi l’esercizio dei poteri di capo provvisorio dello Stato?
Per una analisi completa delle vicende occorre partire proprio dall'edizione straordinaria n. 144 della Gazzetta Ufficiale, pubblicata il 1° luglio 1946 (Anno 87), che è uno dei documenti più significativi della storia repubblicana italiana.
Entrato in vigore proprio in quella data, il fascicolo ufficializzò l'inizio delle funzioni del Capo Provvisorio dello Stato e la transizione costituzionale che portò alla nascita della Repubblica. Questa Gazzetta Ufficiale è tuttavia inopinatamente sparita dalle raccolte ufficiali. I giuristi e gli storici più attenti si chiederanno il perché di questa sparizione. Purtroppo ancora oggi, a distanza di 80 anni dagli eventi, non emerge ancora una verità storica che invece aiuterebbe a trovare una riconciliazione tra italiani di opposte vedute.
L’unico aspetto che qui interessa è quello di una pacata analisi sotto l’esclusivo profilo giuridico delle varie fasi procedimentali del percorso che disciplinava il referendum per la scelta istituzionale.
Non intendo entrare in argomento su paventati brogli elettorali, sulla circostanza che le schede scrutinate erano di gran lunga superiori rispetto a quelle che l’Istat dichiarò esser state distribuite, né sul fatto che non parteciparono al voto i militari prigionieri di guerra nei campi degli alleati (alcuni si trovavano addirittura negli Stati Uniti) e gli internati in Germania che a poco alla volta cominciavano a ritornare in patria, né votarono i cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano, che dopo la creazione della Repubblica di Salò era stata annessa alla Germania e che dopo la fine della guerra era stata messa sotto governo diretto degli Alleati, né quelli residenti a Pola, Fiume e Zara, tutte e tre città italiane prima della guerra, ma che successivamente passarono alla Jugoslavia e nemmeno a Trieste, sottoposta ad amministrazione internazionale e al centro di un complicato contenzioso diplomatico che si sarebbe risolto soltanto nel 1954.
Limitandomi quindi ad una analisi prettamente giuridica della vicenda osservo che lo svolgimento del referendum era disciplinato da due decreti legislativi luogotenenziali: il n. 219 del 23/4/46 ed il n.98 del 16 marzo 1946, n. 98. L'art. 19 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219 attribuiva alla Corte Suprema di Cassazione il potere di emettere il giudizio definitivo sui reclami, sulle proteste e sulle contestazioni relative allo svolgimento del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946.
La disposizione stabiliva che la Corte dovesse pronunciarsi sulle regolarità delle operazioni di voto e scrutinio nei collegi e nelle singole sezioni, provvedendo a eventuali annullamenti dei voti laddove le irregolarità fossero state accertate. Il decreto e l'articolo in questione disciplinavano nello specifico la proclamazione dei risultati.
Mentre i risultati provvisori venivano proclamati al termine dello spoglio, l'art. 19 demandava alla Corte di Cassazione in sede di adunanza separata di esaminare i verbali degli uffici circoscrizionali e risolvere tutte le contestazioni o proteste sollevate durante le operazioni.
L'ufficializzazione dell'esito finale costituiva il fondamento giuridico per l'emissione del giudizio definitivo che avrebbe dovuto precedere la nascita ufficiale della Repubblica Italiana.
Nell’articolo 2 del D.L.L. n.219/1946 era previsto che nel caso in cui “la maggioranza degli elettori votanti” si fosse pronunciata a favore della Repubblica, l’assemblea Costituente come suo primo atto avrebbe eletto il Capo provvisorio dello Stato il quale avrebbe esercitato le sue funzioni fino alla nomina del Capo dello Stato, secondo il deliberato della nuova Costituzione.
Sempre quell’articolo prevedeva che dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum, e sino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni sarebbero state esercitate dal presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Per quanto concerne invece le fasi della proclamazione dei risultati, l’articolo 17 del secondo decreto legislativo, stabiliva che la Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e con la partecipazione di 6 presidenti, di 12 consiglieri e l’intervento del Procuratore Generale, avrebbe proceduto alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla Monarchia, ed avrebbe quindi fatto la proclamazione dei risultati del referendum. In data 10 giugno 1946, la Corte di Cassazione, non disponendo dei dati definitivi, si limitò a rendere noti i risultati delle votazioni relativi ai 32 collegi elettorali (peraltro incompleti perché mancavano i risultati di oltre 100 sezioni), che risultarono i seguenti: la Repubblica ebbe 12 milioni 672 mila 767 voti, mentre la Monarchia ne riportò 10 milioni 688 mila 905.
Non potendo fare altro, la Corte si riservò di emettere in una successiva adunanza il giudizio definitivo sul risultato e quindi di procedere all’effettiva proclamazione dello stesso, dopo aver deciso sui reclami, sulle contestazioni e dopo aver preso atto del numero complessivo dei votanti, tenuto conto dei dati relativi alle sezioni mancanti e ai voti nulli.
Senza attendere la nuova riunione della suprema Corte e quindi in assenza della proclamazione dei risultati definitici, nella notte fra il 12 ed il 13 giugno 1946 si riunì il Consiglio dei Ministri e fu così che al di fuori ed in spregio delle previsioni di cui all’art.19 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219 assunse le funzioni di capo provvisorio dello Stato Alcide De Gasperi, il quale ricopriva la carica di Presidente del Consiglio.
Probabilmente la decisione fu presa per sbloccare la situazione di stallo istituzionale e per porre fine alle tensioni di piazza sorte dopo il Referendum del 2 giugno.
Tuttavia, dinnanzi a tale atto illegittimo e rivoluzionario Re Umberto II, che avrebbe invece dovuto conservare la funzioni fino alla proclamazione della Corte di Cassazione che ebbe poi luogo il 18 giugno 1946, nel pomeriggio del 13 giugno 1946, decise di lasciare il territorio italiano al fine di “non provocare spargimento di sangue” e “nella speranza di scongiurare agli italiani nuovi lutti e nuovi dolori”.
Infatti la proposizione di un ricorso avrebbe allungato i tempi di proclamazione della parte vincitrice ed avrebbe esposto il Paese al pericolo di una nuova guerra civile, proprio per l’esistenza di una netta frattura della popolazione fra monarchici e repubblicani.
Successivamente, il 18 giugno 1946, alle ore 18.00 nell’aula di Montecitorio, il Presidente della Corte di Cassazione, Giuseppe Pagano, dette poi lettura del verbale relativo al giudizio definitivo e comunicò i risultati dopo le contestazioni, le proteste e i reclami dei monarchici, ma si astenne da qualsivoglia proclamazione, dal momento che ormai esisteva una situazione di fatto che probabilmente non avrebbe potuto avallare.
La prova che De Gasperi usurpò illegittimamente ed illecitamente i poteri di capo dello Stato in violazione dell’art.287 cod. pen. lo si rileva proprio dalla lettura della Gazzetta Ufficiale n.144 del 01/07/1946 dove vi è scritto che in data 18/06/1946 l’on. le De Gasperi ha trasmesso a De Nicola i poteri esercitati dal giorno dell’annuncio dei risultati definitivi, quindi dal 18/06/18.
Ciò sta a significare che i poteri furono assunti ed esercitati abusivamente, illegittimamente ed illecitamente dal 12/06/46 al 18/06/1946. Infatti dall’esame dellaGazz. Uff. ed. str. n.144, 1 luglio 1946: “Presidenza del Consiglio dei Ministri. Insediamento del Capo provvisorio dello Stato. Oggi alle ore 13 in una sala di Montecitorio ha avuto luogo l’insediamento del Capo provvisorio dello Stato On. Enrico De Nicola, al quale l’On. De Gasperi ha trasmesso i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati, nella sua qualità di presidente del Consiglio, dal giorno dell’annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale. Alla cerimonia di insediamento assistevano il Presidente dell’Assemblea Costituente On. Saragat con i vice presidenti Terracini, Micheli, Conti e Pecorari, tutti i ministri, l’ultimo presidente della Camera On. Orlando e l’ex presidente della Consulta Nazionale on. Sforza”.
Questi i fatti storici e gli aspetti giuridici che suscitano non poche perplessità in relazione all’iter procedimentale adottato e alle condotte poste in essere per agevolare e anticipare la nascita della repubblica, fatti di cui ancora oggi si nascondono le prove documentali.
Nessuno pensa di modificare la realtà delle cose perché in ogni caso, indipendentemente dalle polemiche e dagli eccessi che all’epoca divisero ancora una volta gli Italiani tra fautori della “repubblica o il caos” e della “monarchia senza alcun salto nel buio”, resta il fatto pacifico che la repubblica esiste e che nessuna monarchia costituzionale moderna potrebbe sopravvivere se non gode del consenso generale del suo popolo e quel consenso naturalmente deve sempre saperselo meritare.
https://giovani.camera.it/public/documenti/Fascicolo1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/03/23/046U0098/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/05/03/046U0219/sg
https://archivio.quirinale.it/aspr/presidente/alcide-de-gasperi
https://www.gazzettaufficiale.it/ricercaArchivioCompleto/serie_generale/1946
26/05/2026
I cittadini, le leggi e lo Stato di diritto
L’autorevole giurista Piero Calamandrei per richiamare l’attenzione sulla necessità di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, parla della legge come descritta da Platone nel dialogo di Critone, discepolo e amico d'infanzia di Socrate.
In quell’opera la legge, da freddo testo scritto viene elevata a entità morale vivente e si evidenzia che il fondamento della democrazia risiede proprio nella partecipazione attiva. Infatti la legge è autorevole e rispettata solo se i cittadini la sentono come espressione della propria coscienza, e non come un'imposizione esterna. In un passaggio del testo di Calamandrei, leggiamo: “Ricordate le parole immortali di Socrate nel carcere di Atene? Parla delle leggi come di persone vive, come di persone di conoscenza. «le nostre leggi, sono le nostre leggi che parlano». Perché le leggi della città possano parlare alle nostre coscienze, bisogna che siano come quelle di Socrate, le «nostre» leggi. Nelle più perfette democrazie europee, in Inghilterra, in Svizzera, in Scandinavia, il popolo rispetta le leggi perché ne è partecipe e fiero; ogni cittadino le osserva perché sa che tutti le osservano: non c'è una doppia interpretazione della legge, una per i ricchi e una per i poveri! Ma questa è, appunto, la maledizione secolare che grava sull'Italia: il popolo non ha fiducia nelle leggi perché non è convinto che queste siano le sue leggi. Ha sempre sentito lo Stato come un nemico. Lo Stato rappresenta agli occhi della povera gente la dominazione. Può cambiare il signore che domina, ma la signoria resta: dello straniero, della nobiltà, dei grandi capitalisti, della burocrazia. Finora lo Stato non è mai apparso alla povera gente come lo Stato del popolo. Da secoli i poveri hanno il sentimento che le leggi siano per loro una beffa dei ricchi: hanno della legalità e della giustizia un'idea terrificante, come di un mostruoso meccanismo ostile fatto per schiacciarli, come di un labirinto di tranelli burocratici predisposti per gabbare il povero e per soffocare sotto le carte incomprensibili tutti i suoi giusti reclami.“
Dunque Calamandrei rimarca alcuni concetti importanti sulla legge che va intesa come dialogo con i cittadini e non come ordini impartiti da un'autorità tirannica.
La legge "parla" per educare, proteggere e guidare la comunità.
L'accenno a Socrate serve a spiegare che accettando la condanna pur potendo fuggire, Socrate dimostra il massimo rispetto per le leggi della sua città.
Per Calamandrei, il sacrificio di Socrate sta a significare che il cittadino deve essere disposto a difendere le regole democratiche anche quando queste impongono sacrifici personali, poiché sono il pilastro della convivenza civile.
La legge è viva se il popolo vi si riconosce. L'apatia, l'indifferenza e il disimpegno politico sono, secondo l’insegnamento di Calamandrei, i veri nemici che "uccidono" le leggi, trasformandole in vuote formule burocratiche.
Il pensiero di Calamandrei ci fa capire che il diritto ha valore solo se è espressione di giustizia sostanziale e se la società si fa carico di difenderlo costantemente, senza scivolare in un becero giustizialismo, perché il diritto è uno strumento vuoto senza l'aspirazione a un'equa convivenza. Questa visione richiede naturalmente un forte, essenziale e determinato equilibrio in cui la legge deve essere costantemente difesa dalla società tramite il garantismo e il giusto processo, se si vuole arginare ogni forma di primitivo giustizialismo punitivo. Il diritto non può ridursi a un mero esercizio burocratico. Affinché il diritto conservi il suo vero ed autentico significato etico, le norme devono perseguire la giustizia sostanziale, tutelando i beni giuridici e rispondendo al sentire della collettività.
La reazione a un'offesa sociale non deve mai sfociare nel giustizialismo. Quest'ultimo, infatti, finisce col ricercare un capro espiatorio attraverso la spettacolarizzazione del processo, prima e della pena, poi, sacrificando le garanzie individuali, la presunzione d'innocenza e il diritto di difesa.
Questi principi vanno mantenuti ed osservati anche nella fase della esecuzione della pena che, come sancisce all’art.27 la nostra Costituzione, deve tutelare la dignità delle persone condannate che vanno trattate sempre con umanità e rispetto.
La tenuta democratica di un sistema si fonda proprio su un'opinione pubblica e su istituzioni che difendono lo Stato di diritto. Ciò significa credere nella certezza del diritto, nella rieducazione della pena e nell'indipendenza della magistratura, allontanando la logica della giustizia sommaria che spesso pervade negli animi delle persone, permeando sentimenti, emozioni ed inquietanti stati d'animo collettivi.
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