Giannotti Avv. Maria Raffaella
Obbligo di assistenza familiare, il presupposto dello stato di bisogno non rileva.
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno che non è esclusa dalla circostanza che, grazie alla disponibilità economica del genitore affidatario, il figlio goda di un elevato tenore di vita. Nel caso esaminato dalla S.C. l'imputato non poteva ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in assenza di un provvedimento giudiziale, gravando sul genitore l'obbligo morale e giuridico di provvedere ai figli a prescindere dall'intervento del giudice, in quanto derivante dalla qualità di genitore.
Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione sentenza n. 23961/2025.
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