Studio Ingrosso
10/10/2025
Università telematica e permessi studio
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria decidendo nel merito la domanda proposta originariamente dai lavoratori, respingendola. E ciò perché «nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa».
Ecco allora che «per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avve**re anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente ve**re meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta».
In altri termini – osserva la sezione Lavoro – «il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente».
Del resto, il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore
20/11/2024
Offende i superiori con dei post sui social: licenziato
Rischia il licenziamento il lavoratore che pubblica sulla bacheca di un collega un post con toni offensivi e minacciosi nei confronti dei capi ai quali, nel caso di specie, aveva dato degli incompetenti e aveva promesso vendetta in caso di ripercussioni. Ebbene nel caso di specie, in seguito dell'accertamento circa l'appartenenza del social contenente i contenuti offensivi al lavoratore in questione, viene confermata la legittimità del provvedimento di licenziamento.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 27601 del 24 ottobre 2024.
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