LexOpera Studio Legale

LexOpera Studio Legale

Condividi

Bonifico fraudolento e malware: la responsabilità dell’istituto tra onere della prova e obblighi di vigilanza attiva. – Diritto del Risparmio 23/03/2026

Ti hanno svuotato il conto con un malware? La banca non può scaricare tutto su di te.

Con la Sentenza n. 32/2026 del 19.03.2026 del Giudice di Pace di Empoli, un correntista, assistito dai professionisti di LexOpera Studio Legale, ha ottenuto la condanna della banca all'integrale rimborso di seguito ad un bonifico eseguito da un trojan bancario, di notte, verso un conto estero, senza che lo stesso correntista ne sapesse nulla.
La Banca si è difesa sostenendo che la responsabilità fosse del correntista.
Il Giudice, invece, ha accertato che il cliente fosse stato ingannato da un malware camuffato da aggiornamento di Google Chrome.
Chi non è un esperto informatico e agisce con la normale diligenza non è in colpa grave.
Spetta alla banca dimostrare che l'operazione era regolare, non al cliente dimostrare la frode
La SCA non basta; l' autenticazione forte non esonera la banca se il suo sistema è vulnerabile a malware sofisticati
Red flags ignorati — bonifico alle 04:46, verso un IBAN lituano mai usato, per un importo anomalo: segnali che un sistema di monitoraggio adeguato avrebbe dovuto bloccare
Violazione del GDPR — condanna anche per non aver adottato misure adeguate a proteggere le credenziali del cliente
Da ultimo, la Banca è stata sanzionata anche per la mancata partecipazione al tentativo di mediazione mediazione obbligatoria

Hai subito una frode bancaria e la tua banca si è rifiutata di rimborsarti? Il nostro studio può aiutarti.
📩 [email protected]
🌐 www.lexopera.it

👉 Leggi il nostro contributo su Diritto del Risparmio : https://www.dirittodelrisparmio.it/2026/03/19/bonifico-fraudolento-e-malware-la-responsabilita-dellistituto-tra-onere-della-prova-e-obblighi-di-vigilanza-attiva/

Bonifico fraudolento e malware: la responsabilità dell’istituto tra onere della prova e obblighi di vigilanza attiva. – Diritto del Risparmio 3 min read Nota a GdP Empoli, 19 marzo 2026, n. 32. di Francesco Giordano LexOpera La Sentenza n. 32/2026 del 19.03.2026 del Giudice di Pace di Empoli, affronta il tema della responsabilità civile di un istituto di credito in seguito a un’operazione di bonifico fraudolento disconosciuta dal corre...

Buoni Fruttiferi Postali: va indicato termine di prescrizione 08/09/2025

https://www.studiocataldi.it/articoli/47638-buoni-fruttiferi-postali-va-indicato-termine-di-prescrizione.asp

Buoni Fruttiferi Postali: va indicato termine di prescrizione Il TAR del LAZIO ha rigettato il ricorso di Poste italiane confermando la sanzione comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette

Controversie Bancarie e Finanziarie – AECI Firenze 01/08/2025

Volksbank, azioni illiquide e altri casi di abusi e risparmio tradito

Controversie Bancarie e Finanziarie – AECI Firenze Tutela gratuita contro usura, anatocismo, abusi finanziari. Difenditi con il supporto legale di AECI Firenze.

Pluralità di cessioni di crediti in blocco: il Tribunale di Firenze su legittimazione ad agire del cessionario e sufficienza dell’avviso in G.U. - Diritto del Risparmio 18/12/2024

https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/12/18/pluralita-di-cessioni-di-crediti-in-blocco-il-tribunale-di-firenze-su-legittimazione-ad-agire-del-cessionario-e-sufficienza-dellavviso-in-g-u/

Pluralità di cessioni di crediti in blocco: il Tribunale di Firenze su legittimazione ad agire del cessionario e sufficienza dell’avviso in G.U. - Diritto del Risparmio Nota a Trib. Firenze, Sez. III, 12 dicembre 2024, n. 3994. di Francesco Giordano LexOpera Il Tribunale di Firenze, con la sentenza in oggetto, si è nuovamente pronunciato sul tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscono in giudizio per il recupero dei crediti ...

30/08/2024

OBBLIGAZIONI SUBORDINATE MONTE DEI PASCHI: RISARCITI I RISPARMIATORI

La sentenza n. 1423/2024 del 6 Agosto 2024 della Corte d’Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Pisa del 2021, ha dato pienamente ragione ai risparmiatori possessori di obbligazioni subordinate MPS, poi convertite in azioni per salvare la Banca.
Nello specifico, è stato riconosciuto il diritto dei risparmiatori ad essere risarciti delle perdite perché i consulenti della banca non avevano mai informato del rango subordinato delle obbligazioni MPS.
La Corte ha ricostruito la vicenda comune a molti possessori di obbligazioni subordinate di Banca Monte dei Paschi di Siena, che hanno visto decadere i loro investimenti perché convertiti in azioni ordinarie per effetto del Burden Sharing. La sentenza è importante perché stabilisce i criteri da seguire nella determinazione della perdita e quindi del risarcimento che spetta ai risparmiatori.
Infatti, moltissimi clienti, indecisi sul da farsi, avevano mantenuto le azioni in portafoglio, amplificando così le perdite.
I clienti, assistiti dallo Studio legale LexOpera, avevano acquistato obbligazioni con ordini eseguiti nel 2011. La banca aveva presentato i titoli come obbligazioni ordinarie mentre in realtà si trattava di obbligazioni subordinate.
La Corte d’Appello ha statuito, tra le altre questioni che, l’intermediario non ha fornito la prova di aver fornito la specifica informazione circa il carattere subordinato delle obbligazioni.
Inoltre, la Corte ha precisato che il carattere subordinato delle azioni era un elemento di indubbio rilievo che incideva sulla natura dello strumento finanziario e sulle sue caratteristiche, e quindi doveva essere reso noto ed esplicito nell’ambito dell’obbligo di informazione completa e specifica che gravava sull’intermediario. Nondimeno, la Corte ha ribadito che è risultata assente qualsiasi “profilatura” dei clienti. Tali elementi hanno portato a ritenere sussistente un grave inadempimento dell’intermediario rispetto agli obblighi informativi prescritti dal TUB e dal regolamento Consob intermediari.
In riferimento al danno, la Corte fiorentina ha affermato che, nel caso di obbligazioni acquistate dai clienti, in ragione della loro effettiva natura subordinata, il danno risarcibile deve essere calcolato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e , dalla liquidazione andrà decurtato l’ importo delle cedole riscosse, nonché il valore delle azioni acquistate a seguito di conversione forzosa, risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione, e quindi alla data del 6 Agosto 2024 (Euro 4,39 per azione).
Sul valore delle azioni, come noto, con l’assemblea straordinaria degli azionisti del 15 Settembre 2022, è stato deliberato il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni ordinarie esistenti.

LexOpera Studio Legale

Vuoi che la tua azienda sia il Studio Legale più quotato a Florence?
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.

Indirizzo


Via Ferdinando Paoletti, 24
Florence
50134

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:30
Sabato 09:00 - 13:00