Professional Service Srl

Professional Service Srl

Condividi

Rumore: l’accertamento non deve avvenire per forza tramite perizia 14/05/2018

La cassazione si esprime.

Rumore: l’accertamento non deve avvenire per forza tramite perizia L'attitudine dei rumori a disturbare riposo o occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica: così la Cassazione. Il commento di A.Quaranta su Sicuromnia

12/05/2018

Collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio – chiarimenti
lettera circolare INL n. 50 del 15 marzo 2018
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, al fine di uniformare l’attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo, ha fornito alcune precisazioni – condivise con il Ministero del lavoro, l’INPS e l’INAIL – in materia di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale.

L’Ispettorato evidenzia, preliminarmente, che l’esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie.

In alcune ipotesi – quali ad esempio quella del familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time – è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

In altre ipotesi si è ritenuto di fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo – ove ricorrano i medesimi presupposti – ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato (90 giorni nell’anno) e si basa sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione di cui all’art. 2 della L. n. 613/1966 che cita:"Art. 2. Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti."

Tale indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell’anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365×90 = 22 giorni).

L’INL ribadisce, ad ogni buon conto, che il citato criterio di valutazione non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

Da ultimo l’INL ritiene utile precisare che le indicazioni sopra fornite sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.

Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio – trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente più stringente – restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

10/05/2018

Lavoro intermittente e assenza del DVR – riqualificazione rapporto di lavoro
lettera circolare INL n. 49 del 15 marzo 2018 divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha fornito alcune precisazioni in merito alle violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 ed in particolare del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.


Oggetto: lavoro intermittente – assenza documento valutazione rischi – riqualificazione rapporti di
lavoro.


In relazione alla problematica, sollevata da alcuni Uffici territoriali, concernente le violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 ed in particolare del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni.
Com’è noto il Ministero del lavoro, con circolari nn. 18 e 20 del 2012, ha sempre sostenuto che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.


Tale conclusione si fonda su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, sebbene formatosi in relazione al contratto a termine, ha espresso il principio generale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato.
La sentenza della Cassazione civ. sez. Lavoro del 2 aprile 2012 n. 5241, in particolare, è intervenuta proprio sulla stipula del contratto “atipico” – a tempo determinato – in assenza della valutazione dei rischi chiarendo, anche al fine di superare isolate sentenze di merito di segno contrario, che “la specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti dì lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione, come con dovizia emerge dal rapporto OIL, del 28 aprile 2010, Rischi emergenti e nuove forme dì prevenzione in un mondo del lavoro che cambia”.
Del resto, la valorizzazione di tale precetto in funzione della protezione di lavoratori “meno esperti” a causa della loro minore familiarità con l’ambiente di lavoro, conseguente alla stipula di contratti “atipici” che non implicano uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, era stata già oggetto di precedenti interventi della Corte di Cassazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 11622/2007).

Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione individua nella nullità parziale del contratto stipulato “contra legem” e nella conseguente conversione nella forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la “sanzione” adeguata a colpire tali fattispecie, atteso che “il beneficio della stabilità dell'impiego deve essere inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori (così Corte giustizia Comunità europee, sentenza 22 novembre 2005, causa C - 144/04, Mangold, punto 64; sentenza Angelìdaki, punto 104)". In proposito, infatti, la salvaguardia dell’efficacia del tipo negoziale comune garantita dal meccanismo degli artt. 1419 e 1339 c.c. viene sostenuta in base “al carattere eccezionale della nullità totale (v., fra le altre, Cass. 10050/1996; Cass. 11248/1997) e, dall'altro, alla portata della norma di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c. In particolare è stato affermato che, ai fini dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1419, secondo comma, cc. che contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili dispongano espressamente la sostituzione, in quanto la locuzione codicistica (“sono sostituite di diritto”) va interpretata non nel senso dell'esigenza dì una previstone espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina (v., ex multis, Cass. 6170/2005)”.
Sul punto, a parere della Corte, soccorrono anche le pronunce della Corte Costituzionale che ha chiarito – in riferimento alla fattispecie del contratto a tempo parziale – come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario contemperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si presume essere stato imposto. Pertanto, secondo la Corte il Giudice dovrà tenere conto del fatto che “la disciplina degli effetti della contrarietà del contratto a norme imperative trova in questo campo (come anche in altri) significativi adattamenti, volti appunto ad evitare la conseguenza della nullità del contratto. Ciò in ragione del fatto che, se la norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall'altro contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anziché giovare, al contraente che il legislatore intende proteggere. Così non si dubita che non si estende all'intero contratto la nullità, per motivi dì forma o di contenuto, del patto di prova (art. 2096 cc.) o del patto di non concorrenza (art. 2125 cc), oppure del patto con cui venga attribuito al datore di lavoro un potere illimitato e incondizionato di variare unilateralmente le mansioni o il luogo di lavoro (art. 2103 secondo comma cc), ovvero della clausola appositiva
di un termine alla durata del contratto di lavoro (L. 18 aprile 1962 n. 230), ovvero della clausola che preveda la risoluzione del rapporto di lavoro in caso dì matrimonio (L. 9 gennaio 1963, n. 7. art. 1), e così via.
Ed il medesimo
assetto si registra anche rispetto a pattuizioni che incidono sullo stesso schema causale del contratto: così è per "apprendistato... e per il contratto di formazione lavoro... posto che la nullità delle relative pattuizioni – per motivi di forma o procedimentali ovvero per difetto delle condizioni sostanziali di ammissibilità di tali figure contrattuali – non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma ne determina la cd. conversione in un "normale" contratto di lavoro (o meglio, la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione dell'inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale) senza che vi sia spazio per l'indagine – oggettiva o soggettiva – circa la comune volontà del contraenti in ordine a tale esito (Corte Cost. n. 210/1992)”.
Tali considerazioni, per la loro natura e portata generale, valgono evidentemente anche per la fattispecie in questione, nel cui contesto l’assenza della valutazione del rischio comporta un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell’art. 1419 c.c., senza che possa avere alcun rilievo la mancanza di una norma “sanzionatoria” espressa.
Non a caso, infatti, la prevalente giurisprudenza di merito ha recepito i principi enucleati dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, pronunciandosi nei casi di stipula di contratti di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, per la conversione nella forma comune di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
In particolare il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 343 depositata il 19 luglio 2017 ha sostenuto che il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, si considera nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1419 c.c. Ciò in ragione del fatto che le esigenze di protezione di un diritto primario, quale quello alla salute, non possono che portare “alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro atipici, quale quello in esame, stipulati in violazione della specifica norma di prevenzione, che esige una particolare protezione per i lavoratori”.
Il Tribunale di Milano, con sentenze nn. 1806 e 1810 del 19 e 20 giugno 2017, non ha ritenuto, in alcun modo, ostativa alla conversione del rapporto di lavoro la circostanza che tale “sanzione” non sia espressamente prevista dal legislatore; in proposito, infatti, il Tribunale chiarisce che, sebbene sia vero che il legislatore abbia previsto espressamente la conversione del rapporto di lavoro soltanto in caso di superamento della durata massima del contratto, “va tuttavia considerato che l’assenza della valutazione dei rischi forma oggetto di un preciso divieto alla conclusione di contratti di lavoro intermittente. Ne consegue che, in presenza di un rapporto pacificamente di lavoro subordinato e di fronte alla violazione del divieto previsto per legge, la conseguenza non può che essere la sussunzione del rapporto nell’alveo dell’ordinario rapporto di lavoro”.
Naturalmente, va evidenziato, anche alla luce dell’accertamento oggetto di esame da parte del Tribunale di Ferrara e come peraltro sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione.
In tal senso, nel confermare l’orientamento della giurisprudenza richiamata, alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.

07/05/2018

La salute e la sicurezza sul lavoro sono un valore comune e base imprescindibile di uno sviluppo economico sano e inclusivo. Accredia, in qualità di Ente unico nazionale di accreditamento, designato dal Governo con DM del 22 dicembre 2009 in ottemperanza al Regolamento CE 765/2008, valuta la competenza dei laboratori e degli organismi nel certificare imprese, professionisti e prodotti nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e trasparenza.

La certificazione accreditata, quale autorevole attestazione di conformità alle norme di riferimento, diventa quindi, nel contesto della sicurezza sui luoghi di lavoro, strumento tecnico per realizzare le politiche di prevenzione del decisore pubblico. Sono 30 gli organismi accreditati da Accredia che certificano i sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in conformità alla norma BS OHSAS 18001. Attraverso una rigorosa ricerca delle competenze migliori tra i suoi ispettori, l’Ente garantisce la qualità e uniformità del servizio di valutazione degli organismi stessi.

Quasi 17 mila imprese hanno oggi un sistema di gestione certificato per la norma BS OHSAS 18001, il 9% in più rispetto al 2016 e il 32% in più rispetto a tre anni fa. Ciò testimonia la continua crescita della diffusione di tale certificazione. Sono numeri importanti, che non ci sollevano però dall’impegno nel diffondere sempre di più la certificazione accreditata come buona pratica e leva di sviluppo per le imprese. Sono le imprese stesse a dirci che la certificazione porta con sé dinamiche di efficienza che si riverberano su tutta la struttura aziendale e che ne aumentano la competitività, anche attraverso un miglioramento dell’immagine nel mercato.

La nuova ISO 45001, alla cui elaborazione sia Inail che Accredia hanno dato un importante contributo, e che andrà a sostituire la BS OHSAS 18001, darà certamente un ulteriore impulso al ricorso a tali strumenti. Il riconoscimento internazionale verrà consolidato, grazie a uno standard nato in casa ISO, e a regole più uniformi che l’Ente ha promosso nella rete IAF.

L’analisi promossa da Accredia, Inail e Aicq sulla percezione degli SGSL presso le imprese certificate è un primo risultato per individuare i fattori prevalenti che hanno condotto le imprese sulla strada della certificazione, e per valutare gli esiti di questa “propensione alla qualità”. È un risultato che apre a domande e curiosità: sollecita l’arricchimento della base informativa, il controllo intertemporale, l’analisi di causalità.

Vuoi che la tua azienda sia il Azienda più quotato a Florence?
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.

Telefono

Indirizzo


Via Aretina 296
Florence
50136

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30