Roberto Simoni

Roberto Simoni

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25/06/2024

🏡 𝐓𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞: 𝐀𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐓𝐮𝐨𝐢 𝐒𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐒𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞! 🏠
Hai comprato la casa con il 𝐝𝐞𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐨𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢? Buone notizie! Su tale somma 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐥’𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. Grazie all’art. 1, comma 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990, gli atti gratuiti collegati ai trasferimenti di immobili sono esenti da tassazione se assoggettati ad imposta proporzionale di registro o ad Iva. 𝐍𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚, basta che il collegamento emerga da elementi materiali, come un bonifico bancario dai genitori all'acquirente in prossimità del rogito.
🔑 La tua nuova casa è a portata di mano, senza sorprese fiscali!

22/06/2024

🏡 𝐓𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞: 𝐀𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐓𝐮𝐨𝐢 𝐒𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐒𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞! 🏠

Hai comprato la casa con il 𝐝𝐞𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐨𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢? Buone notizie! Su 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐥’𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

Grazie all’art. 1, comma 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990, gli 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐭𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 se assoggettati ad imposta proporzionale di registro o ad Iva. 𝐍𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚, basta che il collegamento emerga da elementi materiali, come un bonifico bancario dai genitori all'acquirente in prossimità del rogito.

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31/05/2024

𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚: 𝐔𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐬𝐨 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞? 💰🏠

Sai quante tasse devi pagare se ricevi beni o diritti per successione o donazione? 🤔 L'Italia ha diverse aliquote e franchigie che possono fare una grande differenza! Ecco una rapida panoramica:

👩‍❤️‍👨 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐢𝐮𝐠𝐞 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚: 𝟒% sui valori superiori a 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎€. Ad esempio, se un padre dona 950.000€ al figlio, quest'ultimo non paga tasse. Se un nonno lascia un immobile del valore di 1.200.000€ al nipote, il nipote pagherà 8.000€.

👫 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞: 𝟔% sui valori superiori a 100.000€.

👨‍👩‍👧‍👦 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨: 𝟔% senza franchigia.

🌍 𝐀𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐜𝐚𝐬𝐢: 𝟖% senza franchigia.

🚶‍♀️ Beneficiario con handicap grave: le imposte si applicano solo oltre 1.500.000€.

Le aliquote sono confermate dal nuovo art. 56 del D.Lgs. n. 346/1990 approvato il 9.4.2024. 🗓️

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07/03/2023

𝐈 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨

Lo sai che 𝐩𝐮𝐨𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐜𝐢𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐡𝐢 𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞, anche durante il processo penale e, persino, posteriormente alla sentenza di condanna.

A titolo di esempio, cosa accade se:

Hai dedotto dei costi documentati 𝐜𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐞 e l’Agenzia ha recuperato le imposte ed irrogato la sanzione amministrativa, oltre a denunciarti per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.

Hai compensato dei crediti inesistenti (es. “Superbonus”) per un importo maggiore a Euro 50.000 e l’Agenzia, dopo aver contestato il credito, ti denuncia per il reato previsto dall’art. 10-quater, co. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.

𝐇𝐚𝐢 𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐈𝐯𝐚, 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐚𝐦𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐝 𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎, e sei stato denunciato per il reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.

In questi casi, 𝐩𝐮𝐨𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 “𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥𝐭𝐨” 𝐝𝐚𝐥 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐡𝐢 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 e alla sentenza di condanna. Infatti, a fronte del pagamento solutorio, puoi essere prosciolto grazie alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cp, vale a dire per speciale tenuità del fatto.

𝐋’𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐮𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 “𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚𝐛𝐢𝐚” (D.Lgs. n. 150/2022, vigente dal 30.12.2022), che valorizza il pagamento del debito tributario, ossia la condotta tenuta dall’imputato in epoca successiva alla realizzazione dell’illecito (cd. “condotta susseguente”).

La novità ha portata generale, in quanto opera per tutti i reati (non solo tributari) 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝟐 𝐚𝐧𝐧𝐢, 𝐞 𝐬𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐨𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐜𝐢𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐢 prima dell’entrata in vigore della riforma “Cartabia”.

13/02/2023

𝐋𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (𝐐𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 𝐑𝐖) 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 “𝐚𝐳𝐳𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚” 𝐨 “𝐫𝐢𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚”.

Nella disciplina del “monitoraggio fiscale” introdotta dal DL n. 167/1990, a carico dei contribuenti residenti grava 𝐥’𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐫𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢 imponibili in Italia.

Quando hai omesso di dichiarare (Quadro RW) le attività estere (es. denaro, conti corrente, investimenti, ecc.), 𝐥’𝐀𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝟑% 𝐚𝐥 𝟏𝟓% 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢, che viene raddoppiata dal 6% al 30% se hai detenuto i beni in paesi a “fiscalità privilegiata”.

Esempio: non hai dichiarato un conto corrente di € 1.000.000 detenuto in una banca francese, la sanzione va da € 30.000 (minimo) ad € 1500.000 (massimo).

Esempio: hai omesso di dichiarare un conto corrente con saldo di € 1.000.000 acceso presso una banca di Montecarlo, la sanzione va da € 60.000 (minimo) ad € 300.000 (massimo).

Trattandosi di una sanzione “non collegata” al tributo, con le sanatorie introdotte dalla Legge Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) 𝐩𝐮𝐨𝐢 “𝐚𝐳𝐳𝐞𝐫𝐚𝐫𝐥𝐚” 𝐨 “𝐫𝐢𝐝𝐮𝐫𝐥𝐚” 𝐧𝐨𝐭𝐞𝐯𝐨𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞.

In particolare:

𝐀𝐙𝐙𝐄𝐑𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 “𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞”, quando la sanzione è iscritta a ruolo e il carico è stato affidato ad ADER (Agenzia della Riscossione) entro il 30.6.2022. Per estinguere il debito devi soltanto presentare la domanda di rottamazione entro il 30.4.2023.
Esempio: sanzione irrogata di € 100.000, con la rottamazione il carico è azzerato.

𝐏𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟓% 𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟒𝟎% 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐚, quando hai impugnato l’atto di contestazione dell’Agenzia e la controversia tributaria è pendente all’1.1.2023. Per l’esattezza, devi pagare il 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima sentenza depositata all’1.1.2023; mentre in tutti gli altri casi devi pagare il 40% della sanzione. La sanatoria richiede la presentazione della domanda e il pagamento del totale o della prima rata (delle n. 20 previste) entro il 30.6.2023.
Esempio: sanzione irrogata di € 100.000, per la definizione della sentenza favorevole occorre il pagamento di € 15.000, oppure in tutti gli altri casi è necessario pagare € 40.000

𝐏𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝟏/𝟏𝟖 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 (𝟑% 𝐨 𝟔%) quando all’1.1.2023 la controversia sull’impugnazione dell’atto di irrogazione è pendente presso la Corte di Cassazione. In questo caso, entro il 30.6.2023 devi trovare un accordo transattivo con l’Agenzia ed eseguire il pagamento in unica soluzione.
Esempio: sanzione minima di € 100.000, la definizione del ricorso per cassazione richiede il pagamento di € 5.555.

𝐍𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 𝐨 𝐬𝐮𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢.

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