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APE e nuove regole: serve rifarlo?
Il quadro normativo sulla prestazione energetica degli edifici sta per essere aggiornato. Il nuovo Decreto “Requisiti Minimi” 2025 ha ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata Stato-Regioni (30 luglio 2025) e diventerà efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e decorsi 180 giorni. In pratica: le novità impatteranno su come si calcola l’efficienza energetica degli immobili.
Si aggiorna la metodologia ufficiale di valutazione e l’“edificio di riferimento” diventa più realistico (es. considerazione dei ponti termici).
Il risultato finale dell’APE potrà variare in alcuni casi.
Controlli più rigorosi sull’involucro: aggiornati i limiti/verifiche su trasmittanze e parametro H’t per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti.
Spinta alla modernizzazione: il pacchetto di novità si allinea alle direttive europee e integra anche temi come infrastrutture di ricarica EV (per gli edifici con posti auto).
Gli APE esistenti restano validi: di norma hanno validità 10 anni salvo lavori che modificano le prestazioni o mancate manutenzioni impiantistiche. Non c’è un obbligo automatico di rifarlo solo perché la normativa si aggiorna.
I nuovi APE (emessi dopo l’entrata in vigore del decreto) saranno redatti con le nuove regole e potrebbero dare esiti diversi rispetto al passato, in meglio o in peggio a seconda del caso.
L’APE va rifatto solo quando vendi o affitti l’immobile e l’attestato è scaduto o mancante; hai fatto interventi che cambiano la prestazione (es. nuovi infissi, cappotto, p***a di calore) o vuoi allinearlo ai nuovi criteri per avere una fotografia aggiornata (utile in trattativa, annunci, pratiche edilizie o finanziarie).
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16/03/2026
Concordato preventivo biennale 2026-2027: adesione entro il 30 settembre
Al via la nuova stagione del concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027. Con il provvedimento del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per la formulazione e l’accettazione della proposta di accordo tra Fisco e partite IVA, contestualmente all’approvazione dei 173 modelli ISA.
Si apre così il percorso che porterà professionisti e imprese a valutare, entro il 30 settembre 2026, la convenienza dell’adesione al patto fiscale disciplinato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, uno degli strumenti cardine della riforma fiscale in chiave di compliance.
Il concordato preventivo biennale consiste in una proposta elaborata dall’Agenzia sulla base:
-dei dati dichiarati dal contribuente;
-delle informazioni presenti nelle banche dati fiscali.
L’obiettivo è determinare preventivamente il reddito imponibile per il biennio di riferimento (2026-2027).
Il principale vantaggio risiede nel fatto che eventuali redditi eccedenti rispetto a quelli concordati non scontano ulteriore imposizione. A ciò si aggiungono i benefici premiali ISA in materia di compensazioni, rimborsi e minore esposizione ai controlli.
Possono accedere al CPB i titolari di partita IVA che nel 2025 hanno esercitato in via prevalente attività per le quali risultano approvati gli ISA e che sono tenuti alla loro applicazione.
Nel modello CPB il contribuente dovrà:
-dichiarare (rigo P01) l’assenza di debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro; eventuali eccedenze potranno essere estinte o rateizzate entro il termine di adesione;
-attestare (rigo P02) l’assenza di cause di esclusione.
Tra le principali cause ostative:
-omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi precedenti;
-condanne per reati tributari o societari;
-conseguimento, nel periodo precedente, di redditi esenti o non imponibili superiori al 40% del reddito d’impresa o professionale;
-adesione al regime forfettario nel primo anno del biennio;
-operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) nel primo anno del biennio;
-incoerenze tra adesione del socio e della società/associazione partecipata.
Il modello potrà essere utilizzato anche dai contribuenti che hanno già aderito al concordato 2024-2025, in assenza di una proposta in essere per il biennio 2025-2026.
L’adesione al concordato 2026-2027 dovrà avvenire entro il 30 settembre 2026, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 13/2024.
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19/02/2026
Matteo Spano Danilo Carta
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