GMP risarcimento danni
27/10/2022
In caso di incidente stradale, chi riporta delle ferite ha diritto a chiedere il risarcimento del danno, a meno che abbia fatto tutto da solo e non abbia una polizza kasko a copertura di qualsiasi eventualità. Si tratta del cosiddetto danno non patrimoniale che viene riconosciuto ai passeggeri delle auto e al conducente che non ha avuto la colpa del sinistro.
Non mancano mai i soggetti in malafede che cercano di ottenere il più possibile dall’assicurazione, anche barando, quando rimangono vittime di un sinistro stradale.
Le regole per riconoscere l’entità di un risarcimento sono diventate quindi nel tempo divenute più severe, e comprendono la richiesta di prove inconfutabili.
Si potrebbe infatti pensare che in caso di sinistro la “prova regina” sia quella rilasciata dal testimone che abbia assistito alla dinamica e riferisca la propria versione dei fatti, ma non è così (o almeno non sempre)! Una recente ordinanza della Cassazione ha identificato un altro tipo di prova che può superare quella del testimone oculare quando si tratta di stabilire il danno fisico riportato nell’incidente.
Si ponga il caso del passeggero di un’auto coinvolta in un incidente stradale che riporti delle lesioni: dei testimoni oculari riferiscono condizioni serie, con ferite e sangue dappertutto, ma il verbale redatto dal personale del Pronto Soccorso ridimensiona notevolmente la situazione. Quale delle due versioni ha maggiore peso per l’assicurazione? Cosa dimostra il danno ai fini del risarcimento?
In una recente ordinanza, la Cassazione stabilisce che un referto medico vale più di una testimonianza diretta, e può anzi anche smentirla! La Suprema Corte premette che spetta al giudice di merito decidere sulla questione in base al peso delle testimonianze depositate, precisando anche che il referto di un medico del Pronto soccorso, firmato in qualità di pubblico ufficiale, fa fede come prova legale anche se contraddice in parte quello che è stato dichiarato da chi ha assistito al sinistro.
Un verbale di Pronto Soccorso fa quindi fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e firmato e delle dichiarazioni che il medico ha reso, anche se non è efficace sui fatti non citati nel documento.
Cosa significa quanto sopra? Che ai fini del risarcimento assicurativo, in caso di versioni contraddittorie sulle lesioni riportate da un soggetto incidentato, il valore del verbale medico ha maggior peso di quello del racconto dei testimoni oculari.
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23/05/2022
Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non si ha diritto al risarcimento quando l’ sia stato causato dalla mancata prudenza del conducente, anche se il decesso è avvenuto per un fattore esterno a lui non imputabile, sottolineando di fatto la differenza tra la e la del sinistro.
Il caso in esame riguarda un automobilista deceduto dopo che la sua auto era finita fuori strada e trafitta da un guard-rail divelto. La famiglia della vittima avrebbe voluto un risarcimento puntando il dito sull’Anas, proprietario della strada: il loro congiunto «aveva perso il controllo del veicolo a causa di un dislivello esistente sul manto stradale ed era deceduto a causa del forte impatto dell’auto con un guard-rail che si era imprevedibilmente divelto per effetto dell’urto e si era infilato nell’abitacolo», ma la Cassazione decide invece che il dito debba essere puntato proprio sull’automobilista. Se il conducente avesse rispettato il Codice della strada rispettando il limite di velocità, gli pneumatici non si fossero rivelati in condizioni precarie, quel dislivello non avrebbe provocato l’incidente.
Nulla si può pretendere dunque se a causare il sinistro è il della stessa vittima al volante: quando si verifica un sinistro, occorre andare a monte dei motivi che lo hanno provocato e non partire dalle conseguenze. Di fronte ad una , c’è poco da pretendere, pertanto non sempre la famiglia di chi rimane vittima di un incidente mortale ha diritto al risarcimento.
Il impone una serie di regole di comportamento che vanno sempre e comunque rispettate e un’errata condotta al volante può far passare il conducente dalla parte del torto anche in caso di incidente mortale e di decesso provocato da un fattore esterno.
L’articolo 141 del Codice stabilisce che «è obbligo del conducente regolare la del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione». Ma non è solo la velocità, in caso di incidente mortale, a negare il diritto al risarcimento. Il Codice obbliga anche ad allacciare sempre le , ancor prima di avviare l’auto (cinture che devono essere indossate anche dal passeggero e da chi occupa i sedili dietro).
La sicurezza di tutti richiede inoltre di non utilizzare i se non con auricolare o vivavoce in modo da tenere sempre le mani sul volante; di non mettersi a messaggiare con il telefonino anche quando si è in coda; di non superare la soglia consentita per il prima di mettersi alla guida; di fermarsi ogni tanto durante i viaggi lunghi per non sottovalutare la ; di controllare che l’auto sia sempre in perfette (freni, pneumatici, luci, ecc.).
Sembrano concetti scontati, regole dettate più dal che dal Codice della strada, eppure sono le norme più disattese dagli automobilisti e, quindi, alla base della maggior parte degli incidenti stradali. Anche mortali.
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26/04/2022
Poniamo il caso di un sinistro avvenuto su un , dunque strada di campagna non aperta al pubblico. In questo caso opera l’assicurazione?
Proprio questa domanda è stata posta di recente alla Cassazione dopo che le Sezioni Unite avevano affermato che più che la proprietà dell’area conta l’uso che viene fatto del veicolo: uso che, se conforme alla sua funzione, dà diritto al da parte della compagnia con cui si è stipulata la polizza Rc-auto.
La legge stabilisce che “I veicoli a motore NON possono essere posti in su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se NON siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”: la copertura assicurativa opera dunque sia sulle che su quelle private, purché il mezzo venga utilizzato secondo lo scopo che gli è proprio. Non avrebbe diritto al risarcimento, ad esempio, chi fa una gara di !
L’assicurazione della autoveicoli opera, e l’azione diretta verso l’assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo occorrono da uso del mezzo in “zone private”. La copertura assicurativa opera infatti anche in caso di circolazione su aree equiparate alle strade: ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale proprio come nel caso, ad esempio, in cui un circoli su un’area demaniale aperta al pubblico.
Ne deriva che, in caso di incidente che determini , l’infortunato possa presentare domanda di risarcimento direttamente all’assicurazione con cui ha stipulato la propria polizza sulla responsabilità civile l’automobilista che arreca il danno (Rca obbligatoria ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada).
Anche un sinistro su una può quindi dare diritto all’indennizzo da parte della compagnia assicurazione? La risposta è affermativa.
Se hai subìto un danno riconducibile a questo contesto ma ti vedi negata la possibilità di essere risarcito, non esitare a contattarci!
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25/03/2022
In caso di , l’articolo 2054 del Codice Civile parte da una presunzione di corresponsabilità tra i due . Salvo prova contraria viene quindi applicato il , a riprova del fatto che sia tutt’altro che semplice stabilire chi abbia ragione e chi torto. In cosa deve consistere la prova contraria? Nella dimostrazione di aver rispettato il Codice della Strada e di non aver potuto impedire il sinistro, pur tenendo un comportamento diligente. Ma di fatto ogni conducente è sempre (o quasi) convinto di essere dalla parte della ragione, quindi comprendiamo come funziona la procedura di attribuzione di e .
Due automobilisti hanno uno scontro e non trovando un in quanto palesemente entrambi convinti di essere entrambi dalla parte della ragione, decidono di non sottoscrivere il Cid. A quel punto, ciascuno dei due racconta alla propria la propria versione dei fatti, una versione presumibilmente edulcorata e credibile solo in parte. Chi decide chi dei due ha ragione?
Nel momento in cui un sinistro coinvolge due auto assicurate, ciascun conducente presenta la presso la propria compagnia di assicurazione. Le due compagnie recepiranno la ricostruzione dell’incidente fatta dal proprio cliente ed effettueranno le rispettive verifiche tramite per verificare che i danni siano compatibili con la dinamica dell’incidente, per come questa sia stata dichiarata dall’assicurato.
Se l’assicurazione dovesse ritenere che il proprio assicurato abbia ragione, gli liquida il danno offrendogli un , che questi sarà poi libero di accettare o rifiutare. Se invece dovesse ritenere che l’assicurato ha torto, oltre ad alzargli di due classi di merito il , non gli liquiderà alcun risarcimento. L’assicurazione potrebbe anche ritenere che vi sia una responsabilità concorrente dei due conducenti, assegnando ad essi un concorso di colpa. Medesima procedura viene applicata dalla controparte.
Se l’assicurazione paga il proprio assicurato in quanto questo aveva ragione, si rivale poi sull’assicurazione del danneggiante, ma può anche accadere che entrambe le assicurazioni ritengano che il proprio cliente abbia ragione, sicché entrambi gli automobilisti saranno risarciti (caso improbabile). Molto più probabile è che uno o entrambi i conducenti rimangano insoddisfatti della decisione adottata dalla propria compagnia, ed in tal caso, è verosimile che si ricorra ad un , il quale avvierà la causa dinanzi al .
A questo punto interviene la che stabilisce la regola dell’onere della prova in capo a chi avvia il giudizio: il danneggiato (o presunto tale) dovrà dimostrare di aver rispettato il e di aver fatto di tutto per evitare il sinistro. Il giudice potrà incaricare un perito, il cosiddetto Consulente Tecnico d’Ufficio, che ripeterà la stessa indagine già eseguita dai periti delle due assicurazioni per ricostruire nuovamente il sinistro e accertare definitivamente quale delle parti abbia ragione: la perizia determina la del giudice.
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