Avv. Filippo Ragaiolo
18/03/2019
Corte Cass., Sez I, ordinanza n. 7190/2019
Ai sensi dell'art. 18 L. F., non solo il debitore ma qualunque interessato è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, allorquando da questa possano derivare effetti negativi, sia morali sia patrimoniali.
La Suprema Corte ha precistao che, ai sensi dell'art. 18 L. n. 267/1942, la legittimazione spetta iure proprio anche all'amministratore di una societa di capitali, al fine di rimuovere gli effetti riflessi negativi che possono derivare dalla dichiarazione di fallimento.
Inoltre, non è rilevante se al momento della dichiarazione di falllimento l'istante fosse ancora in carica o meno.
13/03/2019
Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 10222/2019
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10222 depositata in data 08.03.2019, ha ribadito un principio ormai consolidato per cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione.
In tema di maltrattamenti in famiglia l'art. 575 c.p. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. In proposito, la giurisprudenza della Corte EDU ha da tempo accolto una nozione sostanziale e omnicomprensiva di famiglia, senz'altro ricomprendente anche i rapporti di fatto, privi di formalizzazione legale, ai quali si ritiene che l'art. 8 della Convenzione EDU assicuri tutela.
In conclusione, nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, il reato di cui all'art. 572 c.p. sarà consumato anche nel caso in cui la convivenza sia cessata, ciò in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono anche a seguito del venir meno della convivenza; nel caso, invero, di mera convivenza more uxorio, il reato de quo può essere consumato soltanto finchè la convivenza non sia cessata (le azioni violente/persecutorie compiute successivamente al venir meno della convivenza integreranno, al più, il reato di cui all'art. 612-bis c.p.).
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