Secur Project srl

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28/05/2025

In data 24.05-2025 è intervenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR): "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008".

Tale Accordo rappresenta un’importante riforma destinata ad unificare e aggiornare la normativa esistente, introducendo significative novità.

Per un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, restano validi gli accordi precedenti laddove presenti e sono previsti dei periodi transitori per l’applicazione.

Nelle more di quanto sopra riassumiamo di seguito i punti salienti del Nuovo Accordo anticipando che nei prossimi giorni riceverete materiale informativo di dettaglio con un elenco di FAQ in costante aggiornamento.

La formazione dei lavoratori (generale + specifica),
in caso di mancato possesso e/o conformità della stessa, dovrà essere effettuata obbligatoriamente PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa.

Il nuovo Accordo non indica più il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori (tra l’altro detto termine era già stato oggetto di sentenza di Corte Cassazione Penale, Sezione 4 del 13 febbraio 2024, n. 6301 risultando inefficace: la Sentenza ribadisce che la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro è un obbligo legale e morale per i datori di lavoro e non un qualcosa di derogabile. La formazione specifica e tempestiva, da erogare prima che il lavoratore venga adibito alla propria mansione, è vista come un requisito essenziale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in grado di evitare eventi lesivi causati da condotte imprudenti dei lavoratori).

Con l’entrata in vigore dell’Accordo non è più accettabile una formazione generica, indifferenziata e meramente formale: deve invece essere strettamente pertinente al contesto lavorativo (almeno a livello settoriale) e idealmente rivolta a gruppi omogenei.



2. La formazione rivolta ai Datori di lavoro:

1°CASO) Datori di lavoro che non hanno acquisito l’attestato RSPP e non ne hanno necessità (nomina RSPP esterno):

devono concludere obbligatoriamente il corso per Datore di lavoro entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Il corso è di 16 ore volto a fornire le conoscenze fondamentali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a chiarire responsabilità e doveri propri del ruolo datoriale, fruibile anche in video conferenza sincrona ed e-learning: per i datori di lavoro del settore cantieri è necessario frequentare un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore, focalizzato sui rischi da cantiere e i documenti più importanti come PSC, POS (quindi TOTALE 22 ore).

2°CASO) Datori di lavoro che NON hanno acquisito l’attestato RSPP e hanno invece necessità di ricoprire tale ruolo:

oltre a frequentare obbligatoriamente il corso per Datore di lavoro entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo devono frequentare il corso aggiuntivo DL-RSPP Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, come di seguito riportato. Nel caso dell’edilizia:

Modulo comune: 8 ore

Modulo integrativo costruzioni: 16 ore (quindi al CORSO DATORE DI LAVORO sommare il CORSO DL-RSPP 24 ore)

3°CASO) Datori di lavoro che hanno già acquisito l’attestato RSPP RISCHIO ALTO

48 ore:

in attesa di chiarimenti relativi alla necessità di aver esplicato il codice ateco sull’attestato, proseguiranno rispettando la normale scadenza quinquennale.

Inoltre, hanno credito formativo per il CORSO DATORE DI LAVORO.

Relativamente all’indicazione dell’ateco ed altre ulteriori possibili esenzioni, siamo in attesa di circolare esplicativa fermo restando che per eventuali integrazioni si ha tempo 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

3. La formazione Preposto

• Per i NUOVI ADDETTI PREPOSTI CHE NON HANNO SEGUITO IL CORSO,

vengono rafforzati i contenuti formativi aumentando la durata del corso da 8 a 12 ore.

La loro formazione dovrà essere svolta preferibilmente in presenza così da garantire un apprendimento più efficace.

• Per i PREPOSTI GIA’ FORMATI rimane valido il corso precedentemente seguito di 8 ore.

L’AGGIORNAMENTO di 6 ore VA EFFETTUATO CON CADENZA BIENNALE.

Se gli attestati di formazione o aggiornamento sono stati rilasciati da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, è obbligatorio l'aggiornamento entro 12 mesi dalla stessa data.

4. La formazione abilitante per le attrezzature di lavoro

Oltre alle attrezzature già previste in passato, vi è stato un ampliamento delle attrezzature che necessitano di formazione abilitante (il cosiddetto “patentino”).

carroponte (gru a ponte)

Il nuovo Accordo definisce 3 tipologie di abilitazioni: carroponte con comando pensile/radiocomando, carroponte con comando in cabina ed entrambe le abilitazioni. È prevista una parte teorica da 4 ore e tecnica da 6 ore per le due tipologie di carroponte e da 7 ore per l’abilitazione congiunta.

caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)

Il corso di formazione per carro raccogli frutta si compone di una parte tecnica teorica di 4 ore e di una parte pratica di 4 ore.

macchine raccogli frutta (CRF)

Il corso si compone di una parte tecnico teorica da 4 ore e da una parte pratica di 4 ore.

Le imprese che ne fanno utilizzo hanno l’obbligo di formazione e addestramento, nel caso siano sprovvisti di formazione o abbiano già seguito corsi specifici ma non conformi al nuovo 59/CSR dovranno effettuare la formazione entro massimo 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo. Vengono considerati validi i corsi erogati prima del presente accordo se i contenuti sono conformi.

5. Corso integrativo formazione abilitante per sollevatore telescopico girevole

Le aziende che utilizzano sollevatori girevoli telescopici con bozzello autogrù o cesta porta persone in mancanza della formazione specifica PLE o AUTOGRÙ devono provvedere immediatamente a tale modulo integrativo di 6 ore per essere abilitati.

6. La formazione per lavoratori in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento:

Viene introdotta una disciplina specifica per la formazione di chi opera in spazi confinati o ambienti potenzialmente inquinati, in linea con quanto già previsto dal D.P.R. 177/2011. I lavoratori e collaboratori autonomi impegnati in attività in spazi confinati dovranno seguire percorsi formativi ben strutturati e aggiuntivi, focalizzati sull’uso corretto dei DPI specializzati, sulle procedure di ingresso/uscita in sicurezza e sulla gestione delle emergenze in ambienti confinati. Il corso ha durata di 12 ore. Il nuovo Accordo prevede che sia riconosciuta la formazione pregressa purché i contenuti siano conformi a quelli previsti.

In caso ciò non sia dimostrabile, i lavoratori devono frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo quanto prima e concluderlo entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

7. Perdita delle abilitazioni formative

Si segnala che il mancato aggiornamento della formazione per un periodo superiore a 10 anni da prima lettura comporta la perdita dell’abilitazione formativa acquisita e obbliga il lavoratore a ripetere integralmente il percorso formativo previsto.

8. Verifica efficacia della formazione

Secondo il nuovo Accordo, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva la formazione, deve anche verificarne l’efficacia per valutare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti.

La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa.

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il nuovo Accordo propone le seguenti modalità:

• Analisi infortunistica aziendale.

• Questionari da somministrare al personale.

• Check list di valutazione.

29/07/2023

Telecamere: l'autorizzazione successiva al reato rende il fatto non punibile

La Cassazione, con Sentenza n. 32733 del 27 luglio 2023, ha ritenuto non punibile il datore di lavoro che dopo aver messo delle telecamere di videosorveglianza sul posto di lavoro senza alcun accordo con le organizzazioni sindacali ha ricevuto l'autorizzazione e pagato la sanzione amministrativa.
Gli ermellini sostengono che la condotta successiva al reato è idonea a connotare la particolare tenuità del fatto.

30/05/2023

Serve l’autorizzazione per le telecamere contro i furti nei negozi

di Pietro Gremigni

30 Maggio 2023
Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

In caso di installazione di telecamere collocate in negozi di vendita al pubblico, non è sufficiente informare i lavoratori della loro presenza con affissione in luoghi adiacenti, essendo necessario avere una specifica autorizzazione sindacale o da parte dell'Ispettorato.

Il Garante della privacy, con un provvedimento del 3 marzo 2023 pubblicato sulla Newsletter del 26 maggio 2023, ha sanzionato con una pena pecuniaria una società per avere effettuato dei trattamenti dati personali illeciti.

Gli impianti di controllo a distanza, installati per prevenire furti da parte della clientela, registravano le immagini della giornata per la durata di 24 ore, per essere poi sovrascritte da quelle del giorno successivo.Nella fase istruttoria è emerso che l'installazione in tutti i punti vendita è avvenuta in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del lavoro in base all'articolo 4 della legge 300 del 1970.

La norma violata è quella dell'articolo 114 del Codice privacy che, tra le condizioni di liceità del trattamento, ha stabilito l'osservanza di quanto prescritto dall'articolo 4 della legge 300 del 1970. Trattandosi di una violazione dell'articolo 88 del Regolamento Ue 679/2016, il trasgressore è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La necessità dell'autorizzazione preventiva all'installazione deriva sempre dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto i controlli hanno la finalità di salvaguardare il patrimonio aziendale.La violazione di tale disposizione è inoltre penalmente sanzionata (si veda l’articolo 171 del Codice privacy).

Non costituisce una causa di esonero dalla predetta procedura preventiva il fatto che le telecamere, nella maggior parte dei casi, riprendevano «una zona di passaggio e non di attività lavorativa». Il Garante ha, infatti, costantemente ritenuto, sulla base della giurisprudenza maggioritaria, che anche le aree nelle quali transitano o sostano - talora continuativamente - i dipendenti (ad esempio, accessi alla struttura e ai garages, zone di carico/scarico merci, ingressi carrai e pedonali), qualora sottoposte a videosorveglianza, sono soggette alla piena applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

01/05/2022
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