REstart in sicurezza
Il Decreto Rilancio
L’art. 28 prevede che possano fruire del credito d’imposta suddetto tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile. Il credito spetta ai locatari sulle mensilità di marzo, aprile e maggio ma ad una condizione precisa: aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del 2019. Esclusi alberghi e agriturismi, poiché per loro il credito d’imposta spetta indipendentemente dal calo del fatturato.
Per quanto riguarda invece le altre forme contrattuali, in caso di affitto d’azienda comprendente un immobile non abitativo con previsione di canone unitario, il credito d’imposta viene riconosciuto dal comma 2 dell’art. 28 del Decreto Rilancio ma in misura minore. Infatti è pari al 30% per i canoni pagati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e non al 60%.
Il credito può essere ceduto a banche ed altri intermediari finanziari e non è cumulabile con quello introdotto precedentemente dall’art. 65 del decreto Cura Italia.
Ai sensi dell'art. 177 del decreto rilancio non è dovuta la prima rata IMU 2020 per immobili adibiti ad alberghi e pensioni, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventu', colonie, case ed appartamenti per vacanze, b&b, residence e campeggi.
Richiesto che il proprietario degli immobili gestisca le attività.
14/05/2020
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