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29/03/2021

LA TUTELA DELL’AGGIUDICATARIO DI UN IMMOBILE CONFISCATO IN SEDE PENALE AL VAGLIO DELLA CASSAZIONE
Cassazione civile, 10 dicembre 2020, n. 28242 - pres. Vivaldi, est. De Stefano

La confisca penale prevale sull’espropriazione forzata civile solamente nei casi regolati dal d.lgs. 159 del 2011 o di ipotesi che ad esso esplicitamente rinviano (come l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.): in tal caso i terzi di buona fede potranno ottenere tutela delle loro ragioni solo nell’ambito del procedimento di prevenzione o di esecuzione penale.
Nelle restanti ipotesi i rapporti tra le varie tipologie di confisca (diverse da quelle del d.lgs. 159/11 o ad esse espressamente equiparate) e le procedure esecutive civili sono regolati dal principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri. Consegue che, ai sensi dell’art. 2915 cod. civ., l’opponibilità del vincolo penale al terzo aggiudicatario dipende dall’anteriorità della trascrizione del sequestro, ai sensi dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., rispetto al pignoramento immobiliare. Se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi acquisito dal terzo pleno iure, con conseguente impossibilità della posteriore confisca.

RIFERIMENTI NORMATIVI
• 159 / 2011
• c.c. art. 2915

19/03/2021

INAPPLICABILITÀ DELL’ART. 164 DISP.ATT. C.P.C. ALL’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Tribunale, Catania, 24 settembre 2020 - est. Messina

Va esclusa l’applicazione dell’art. 164 disp.att. c.p.c. alle espropriazione presso terzi e ciò sia perché il testo della norma si riferisce alla “liquidazione del bene” e al “valore di realizzo”, concetti incompatibili con l’espropriazione presso terzi avente ad oggetto, nella specie, dei crediti, sia perché detta disposizione appare confliggere con l’art. 553 c.p.c. che impone al Giudice dell’esecuzione di procedere all’assegnazione di quanto è stato oggetto di dichiarazione positiva da parte del terzo pignorato, anche se l’importo del credito è modesto e anche se, trattandosi di crediti futuri, il realizzo è incerto nel tempo e nel quantum (dipendendo, evidentemente, nel caso di specie dalla durata della vita del debitore).

15/03/2021

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ: LA SORTE DEL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO

Tribunale, Torre Annunziata, 10 febbraio 2021

Il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) non comporta la radicale invalidità del mutuo e la sua inefficacia ab origine, ma, piuttosto, la disapplicazione della speciale disciplina di privilegio del creditore fondiario e, quindi, la conservazione del contratto quale mutuo ipotecario ordinario.

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