AssFormat Mediation
Tariffe aggiornate al DM 150/2023 entrato in vigore il 15 novembre 2023:
Indennità e spese per il 1° incontro di mediazione: ciascuna parte/centro di interessi dovrà versare all’Organismo le indennità di mediazione (spese di avvio del procedimento + spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore + spese vive).
Momento del versamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione 1° incontro: al momento del deposito della domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione mediante bonifico sul c/c dell’organismo – IBAN: IT02 O 02008 1653 0000 1050 57321 Banca Unicredit Causale: Spese di mediazione + nominativo della parte nel cui interesse è effettuato il versamento. N.b. le parti aderenti dovranno indicare nella causale anche il NRM della mediazione.
La contabile del bonifico dovrà essere depositata contestualmente alla domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione a seconda dei casi e dovranno anche essere indicati in modo completo i dati per l’emissione della fattura.
Dette spese sono indicate nelle tabelle riportate in calce, ove sono state calcolate applicando i criteri di cui all’art. 28 commi 4 e 5 DM 150/2023 e distinte a seconda del valore della lite nonché alla tipologia di mediazione (volontaria, obbligatoria, demandata, contrattuale).
Spese vive:
• € 12,00 I.V.A. inclusa per singola raccomandata;
• € 20,00 I.V.A. inclusa per singola raccomandata estera;
• € 5,00 I.V.A. inclusa per ogni rilascio di firma digitale one-shot.
Sono anche essere corrisposte le spese per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’art. 16 commi 3 e 4 DM 150/2023.
A richiesta dell’organismo dovranno essere versate dalla parte interessata le spese per l’invio di ulteriori raccomandate.
Saranno, inoltre, integralmente a carico delle parti gli eventuali costi per traduzioni, asseverazioni o quant’altro previsto per i casi di notifica tramite pubblici reclami o all’estero.
Spese ulteriori di mediazione per il 1° incontro:
- Se il procedimento si concluderà all’esito del 1° incontro di mediazione senza che sia stata raggiunta una conciliazione tra le parti, non saranno dovute spese ulteriori oltre a quelle già sostenute ed indicate superiormente, ad eccezione delle eventuali spese vive;
- Se il 1° incontro si concluderà con la conciliazione, ciascuna parte/centro di interessi dovrà versare all’organismo le ulteriori spese di mediazione (art. 30 comma 1 DM 150/2023).
Tali ulteriori spese di mediazione dovranno essere versate mediante bonifico bancario sul c/c dell’organismo Ass Format Mediation IBAN: IT02 O 02008 1653 0000 1050 57321 Banca Unicredit, con causale “NRM della mediazione, nominativo della parte nel cui interesse è effettuato il versamento, spese conciliazione 1° incontro”.
Spese ulteriori di mediazione per incontri successivi al 1°
Quando il procedimento di mediazione viene rinviato ad un incontro successivo al 1°, saranno dovute da ciascuna parte/centro di interessi le ulteriori spese di mediazione (art. 30 comma 3 DM 150/2023) per esito 1° incontro – rinvio ad incontri successivi.
Se, in esito al 2° incontro o ad incontri successivi, il procedimento di mediazione si concluderà senza conciliazione, nulla sarà più dovuto, salve le eventuali spese vive (c.d. “Esito incontri successivi al 1°, chiusura senza conciliazione).
Se, in esito al 2° incontro o ad incontri successivi, il procedimento di mediazione si concluderà con la conciliazione, saranno dovute le ulteriori spese di mediazione (art. 30 comma 2 DM 150/2023) (c.d. “Esito incontri successivi al 1° - chiusura con conciliazione”.
Quando sono dovute le ulteriori spese di mediazione dovranno essere versate mediante bonifico bancario sul c/c dell’organismo Ass Format Mediation, IBAN: IT02 O 02008 1653 0000 1050 57321 Banca Unicredit - Causale: “NRM della mediazione – nominativo della parte nel cui interesse è effettuato il versamento dovuto – ulteriori spese di mediazione incontri successivi al 1°” (N.B. nel caso di successivo esito positivo del procedimento, andrà effettuato il versamento dovuto con la stessa causale e l’aggiunta: “con conciliazione”).
Le ulteriori spese di mediazione per incontri successivi al 1° non saranno dovute in caso di rinvio tecnico; ossia
1. quando sarà necessario per il rinnovo della notifica o conoscerne l’esito;
2. per l’estensione del contraddittorio;
3. per affidare l’incarico al consulente tecnico di mediazione.
RIDUZIONE DEL QUINTO
Le tabelle dell’organismo sono conformi all’art. 28 comma 7 ed all’art. 30 comma 4 DM 150/2023. Ciò vuol dire che per tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, le indennità di mediazione ex art. 28 commi 4 e 5 e le ulteriori spese di mediazione ex art. 30 commi 1 e 2 del medesimo DM 150/2023 saranno ridotte di 1/5 rispetto a quelle stabilite per le mediazioni volontarie.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA E DEL VALORE DELL’ACCORDO
La parte che presenta la domanda di mediazione indica, sulla base di idonea documentazione, il valore della controversia conformemente ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c. Quando ciò potrà essere possibile, dovrà specificare le ragioni che ne abbiano reso indeterminabile il valore ed indicherà lo scaglione di valore indeterminato più probabile.
Nel caso in cui nella domanda di mediazione il valore della controversia non dovesse essere indicato oppure venisse indicato in modo errato, esso sarà determinato dall’organismo che lo comunicherà alla parte istante.
Anche la parte aderente dovrà indicare il valore della controversia, conformemente ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c. e dovrà precisare le ragioni che dovessero rendere indeterminabile il valore, indicando lo scaglione di valore indeterminato più probabile, mediante allegazione di idonea documentazione, in particolar modo nel caso in cui dovesse ampliare l’oggetto della controversia.
Il valore della controversia verrà indicato nel verbale del 1° incontro di mediazione. Nel caso in cui, sulla base della sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati, il valore della controversia risultasse modificato rispetto alla domanda di mediazione, o nel caso in cui le parti non dovessero concordare sul suo valore, il mediatore provvederà a segnalarlo all’organismo per la determinazione o rideterminazione.
L’accordo di conciliazione conterrà l’indicazione del relativo valore. Se l’accordo dovesse definire questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determinerà il valore, dandone comunicazione alle parti.
CENTRO DI INTERESSI
Quando più parti rappresentano un unico centro di interesse, esse saranno tenute al versamento delle spese di mediazione in via fra loro solidale; ma come se fossero un’unica parte.
Due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando esse non possono avere interessi confliggenti; ossia quando hanno un interesse giuridico astrattamente inscindibile.
Nella domanda di mediazione e nella dichiarazione di adesione sottoscritte da più parti andrà indicato se esse rappresenteranno uno o più centri di interessi.
Il numero di centri di interesse, rispetto alle parti istanti ed alle parti aderenti, dovrà risultare indicato nel verbale del 1° incontro di mediazione. Se, sulla scorta della sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati, il numero di centri di interesse dovesse risultare modificato rispetto a quanto risultante dalla domanda di mediazione o dalla dichiarazione di adesione, o se non viene raggiunto un accordo fra le parti al riguardo, il mediatore lo segnala prontamente all’Organismo, perché provveda a determinarlo.
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.
Digitare
Contatta l'azienda
Indirizzo
Messina
98168
Orario di apertura
| Lunedì | 09:00 - 12:00 |
| 16:00 - 18:00 | |
| Martedì | 09:00 - 12:00 |
| 16:00 - 18:00 | |
| Mercoledì | 09:00 - 12:00 |
| 16:00 - 18:00 | |
| Venerdì | 09:00 - 12:00 |
| 16:00 - 18:00 |